Art. 2080 – Codice civile – Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria

Nei contratti individuali di colonia parziaria [2164] e di affitto a coltivatore diretto [1647], con l'obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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La norma fornisce solo il quadro generale

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