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Art. 2080 — Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria

Art. 2080 — Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria

Nei contratti individuali di colonia parziaria [ 2164 ] e di affitto a coltivatore diretto [ 1647 ], con l’obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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