Art. 2130 – Codice civile – Durata del tirocinio

Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti [dalle norme corporative o] dagli usi [35 comma 2 Cost. [2048]; 195 disp. att.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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