Art. 2131 – Codice civile – Retribuzione

La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo [2099, 2100].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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