Art. 2137 – Codice civile – Responsabilità dell’imprenditore agricolo

L'imprenditore[2135], anche se esercita l'impresa sul fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge [e dalle norme corporative] concernenti l'esercizio dell'agricoltura [2088].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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La norma fornisce solo il quadro generale

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