Art. 2136 – Codice civile – Inapplicabilità delle norme sulla registrazione

Le norme relative alla iscrizione nel registro delle imprese [2188, 2195] non si applicano agli imprenditori agricoli [2135], salvo quanto è disposto dall'articolo 2200.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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