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Art. 2136 — Inapplicabilità delle norme sulla registrazione

Art. 2136 — Inapplicabilità delle norme sulla registrazione

Le norme relative alla iscrizione nel registro delle imprese [ 2188, 2195 ] non si applicano agli imprenditori agricoli [ 2135 ], salvo quanto è disposto dall’articolo 2200.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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