Art. 2147 – Codice civile – Obblighi del mezzadro

Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione [2145], il lavoro proprio e quello della famiglia colonica [2173].

È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni [delle norme corporative], della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere [2149].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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