Art. 2147 – Codice civile – Obblighi del mezzadro
Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione [2145], il lavoro proprio e quello della famiglia colonica [2173].
È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni [delle norme corporative], della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere [2149].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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