Art. 2146 – Codice civile – Conferimento delle scorte
Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione [delle norme corporative], della convenzione o degli usi.
Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti [2145, 2163].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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