10 Gen Art. 2147 — Obblighi del mezzadro
Posted at 20:51h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo II – Del lavoro nell’impresa > Capo II – Dell’impresa agricola > Sezione II – Della mezzadria
Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione [ 2145 ], il lavoro proprio e quello della famiglia colonica [ 2173 ].
È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni [ delle norme corporative ], della convenzione o degli usi, la spesa della mano d’opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere [ 2149 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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