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Art. 2147 — Obblighi del mezzadro

Art. 2147 — Obblighi del mezzadro

Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione [ 2145 ], il lavoro proprio e quello della famiglia colonica [ 2173 ].

È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni [ delle norme corporative ], della convenzione o degli usi, la spesa della mano d’opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere [ 2149 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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