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Art. 2152 — Miglioramenti

Art. 2152 — Miglioramenti

Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.

La misura del compenso, se non è stabilita [ dalle norme corporative ], dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, [ sentite, ove occorra, le associazioni professionali ] e tenuto conto dell’eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.

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L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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