Art. 2152 – Codice civile – Miglioramenti
Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.
La misura del compenso, se non è stabilita [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, [sentite, ove occorra, le associazioni professionali] e tenuto conto dell'eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.