10 Gen Art. 2151 — Spese per la coltivazione
[ Le spese per la coltivazione del podere e per l’esercizio delle attività connesse [ 2147 ], escluse quelle per la mano d’opera previste dall’articolo 2147, sono a carico del concedente [ 2765 ] e del mezzadro in parti uguali, se non dispongono diversamente [ le norme corporative ], la convenzione o gli usi.
Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse [ 1282, 1815 ], sino alla scadenza dell’anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili [ 1652, 2154 ]. ]