Art. 2151 – Codice civile – Spese per la coltivazione

Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse [2147] ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la mano d'opera previste dall'articolo 2147, sono a carico del concedente [2765] e del mezzadro in parti uguali [, se non dispongono diversamente le norme corporative, la convenzione o gli usi].

Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse [1282, 1815], sino alla scadenza dell'anno agrario [in corso], le spese indicate nel comma precedente, [salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili [1652, 2154]].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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