Art. 2160 – Codice civile – Trasferimento del diritto di godimento del fondo

Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo [978, 1406, 1470, 1522], la mezzadria continua [1599] nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto [1373, 1602, 2964]. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell'anno agrario in corso o di quello successivo, se non è comunicato almeno tre mesi prima della fine dell'anno agrario in corso.

I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico [2161] passano a chi subentra nel godimento del fondo [1260], salva per i debiti la responsabilità sussidiaria dell'originario concedente [2177, 2559, 2560].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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