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Art. 2160 — Trasferimento del diritto di godimento del fondo

Art. 2160 — Trasferimento del diritto di godimento del fondo

Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo [ 978, 1406, 1470, 1522 ], la mezzadria continua [ 1599 ] nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto [ 1373, 1602, 2964 ]. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell’anno agrarioin corso o di quello successivo, se non è comunicato almeno tre mesi prima della fine dell’anno agrario in corso.

I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico [ 2161 ] passano a chi subentra nel godimento del fondo [ 1260 ], salva per i debiti la responsabilità sussidiaria dell’originario concedente [ 2177, 2559, 2560 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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