Art. 2964 – Codice civile – Inapplicabilità di regole della prescrizione

Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine [2962, 2963] sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione [2943] della prescrizione.

Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione [2941, 2942], salvo che sia disposto altrimenti [117, 123, 244, 489, 1171, 1287, 1402, 1503, 2264].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale