Art. 2172 – Codice civile – Durata del contratto

Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida [2170] ha la durata di tre anni [1596, 2144, 2176, 2181].

Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi [2664].

Se non è data disdetta [1373], il contratto s'intende rinnovato di anno in anno [1596, 2144].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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