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Art. 2144 — Mezzadria a tempo determinato

Art. 2144 — Mezzadria a tempo determinato

La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.

Se non è comunicata disdetta a norma dell’articolo precedente [ 2964 ], il contratto s’intende rinnovato di anno in anno [ 1596, 2172 ].

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L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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