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Art. 2212 — Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi

Art. 2212 — Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi

Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell’imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali [ 1495, 1512 ].

Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari [ 77, 669 c.p.c. ] nell’interesse dell’imprenditore [ 1745, 2905 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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