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Art. 2213 — Poteri dei commessi preposti alla vendita

Art. 2213 — Poteri dei commessi preposti alla vendita

I commessi preposti alla vendita nei locali dell’impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute [ 1199, 2210 ], salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.

Fuori dei locali dell’impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall’imprenditore.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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