Art. 2243 – Codice civile – Periodo di riposo

Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto [dopo un anno di ininterrotto servizio], ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni [2109; Cost. 36].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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