Art. 2109 – Codice civile – Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica [Cost. 36].
Ha anche diritto [dopo un anno d'ininterrotto servizio] ad un periodo annuale di ferie retribuito [2243], possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative,] dagli usi o secondo equità.
L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'articolo 2118 [2751, n. 4].
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- Se lavori sotto ordini, orari e istruzioni altrui, sei in una posizione di subordinazione, anche se il contratto dice altro.
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Cass. civ. n. 25528/2025
La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE - come interpretato dalla Corte di Giustizia -, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che questi sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, secondo cui, nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie ad un infermiere professionale dipendente da una A.S.L., doveva ricomprendersi anche l'indennità di turno giornaliera regolata dalle norme collettive aziendali).
Cass. civ. n. 25120/2025
Alla cd. "gente di mare", di cui alla Direttiva 1999/63/CE, si applica la nozione "europea" di retribuzione dovuta nel periodo feriale, al fine di garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa, per la cui determinazione occorre verificare se determinate voci economiche, previste dalle disposizioni collettive, abbiano natura retributiva e siano collegate all'esecuzione delle mansioni e correlate allo status personale e professionale del lavoratore (sì da doversi ricomprendere nella retribuzione feriale); se esistano eventuali regole collettive di esclusione (o di riduzione della portata) di ciascuna di esse dalla retribuzione erogata durante le ferie o dalla base di calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute; se tali regole abbiano, in base ad una valutazione ex ante, potenzialità dissuasiva dalla fruizione delle ferie, in contrasto con la normativa europea.
Cass. civ. n. 23561/2025
Il diritto alle ferie, anche alla luce di quanto statuito dalla sentenza del Corte di Giustizia UE del 25 giugno 2020, nelle cause riunite C-762/18 e C-37/19, matura, pur in assenza di lavoro effettivo, in ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione per cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, nel ravvisare una siffatta ipotesi di impossibilità nell'illegittimo rifiuto, da parte del cessionario di ramo d'azienda, di ricevere la prestazione lavorativa del lavoratore ivi occupato, disconoscendone il diritto a passare alle sue dipendenze ex art. 2112 c.c., aveva ritenuto irrilevanti, ai fini della maturazione delle ferie, la collocazione in cassa integrazione del lavoratore e il suo successivo distacco presso terzi, disposti dal datore di lavoro cedente a causa del rifiuto anzidetto).
Cass. civ. n. 20444/2025
Il pubblico impiegato non perde il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate neppure laddove la cessazione del rapporto di lavoro sia ascrivibile a sua colpa (compreso il caso del licenziamento disciplinare senza preavviso), a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo invitato in precedenza a godere del periodo di congedo, avvisandolo che, in mancanza, le ferie sarebbero andate perdute.
Cass. civ. n. 13691/2025
Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute ex art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, interpretato in conformità alla giurisprudenza della CGUE (v. sentenza del 18.1.2024, n. 218), si applica anche per ogni causa di cessazione del rapporto di lavoro (ivi compresi i licenziamenti) a cui il lavoratore abbia concorso attivamente, sempreché egli, ancorché dirigente, si sia consapevolmente astenuto dal fruire delle ferie dopo essere stato messo in condizione di esercitare in modo effettivo il relativo diritto dal datore di lavoro, su cui grava il corrispondente onere della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in assenza della prova anzidetta, aveva escluso la monetizzazione delle ferie per una lavoratrice licenziata per giusta causa, sul presupposto che ella, in quanto dirigente apicale, aveva potuto scegliere in autonomia il periodo di fruizione delle stesse).
Cass. civ. n. 10648/2025
In base alla normativa dell'U.E., come interpretata dalla Corte di giustizia ed attuata nell'ordinamento italiano, le nozioni di "orario di lavoro" e di "riposo" si escludono a vicenda, sicché il tempo in cui il lavoratore è tenuto al pernottamento presso il luogo di lavoro, anche se non comportante interventi lavorativi, va considerato orario di lavoro e deve essere adeguatamente retribuito secondo i criteri di proporzionalità e sufficienza ex art. 36 Cost. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, secondo cui i turni di reperibilità notturna, con obbligo di presenza sul posto di lavoro, non dessero diritto al compenso per il lavoro straordinario notturno ma all'indennità fissa mensile di reperibilità notturna, esclusa dal computo dell'orario di lavoro, prevista dall'art. 57 c.c.n.l. cooperative sociali del 2010, senza verificare però se la sua misura fosse conforme ai parametri costituzionali).
Cass. civ. n. 2157/2025
L'utilizzo dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, tali da violare le finalità per le quali il beneficio è concesso e da far venir meno il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al soggetto in condizione di handicap, è comportamento idoneo a fondare il licenziamento per giusta causa ed accertabile dal datore anche attraverso agenzie investigative, cui può essere demandato il compito di verifica di condotte del prestatore fraudolente o integranti ipotesi di reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che legittimamente il datore si era avvalso di un'agenzia investigativa per la verifica dell'uso fraudolento dei permessi, nella specie sistematicamente adoperati dal dipendente per praticare sport).
Cass. civ. n. 25840/2024
La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo.
Cass. civ. n. 18390/2024
La mancata fruizione del riposo giornaliero o settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di un danno non patrimoniale che deve ritenersi presunto, perché l'interesse leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost.
Cass. civ. n. 13481/2024
L'art. 48 del c.c.n.l. del 19 luglio 2001 per piloti di elicottero, che prevede il diritto a fruire di un periodo di ferie annuali della durata di 26 giorni, non può essere letto in modo da ricomprendere le ferie nelle giornate di riposo, in quanto tale interpretazione contrasterebbe con gli artt. 36, comma 3, Cost. e 2109 c.c., secondo cui il diritto alle ferie annuali è irrinunciabile, e con la disciplina nazionale ed europea, che non consente alcuna sovrapposizione tra riposi e ferie.
Cass. civ. n. 9982/2024
Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, a meno che la parte datoriale non dimostri di avere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza, invitato formalmente il lavoratore alla fruizione del periodo di riposo, assicurando l'efficienza del servizio a cui il dirigente è preposto durante il godimento del congedo. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insufficienza della mera sollecitazione datoriale alla fruizione delle ferie, se il godimento delle stesse è reso impossibile dalle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, come nel caso del susseguirsi di contratti a termine con scadenza molto breve che non consentono la programmazione del periodo di riposo).
Cass. civ. n. 29344/2023
In tema di riposi giornalieri per le guardie giurate, i contratti collettivi dei dipendenti degli istituti di vigilanza privata, ratione temporis vigenti, vanno interpretati nel senso che, ove il riposo giornaliero sia fruito in misura inferiore al minimo delle undici ore consecutive, il recupero debba avvenire mediante corrispondente protrazione degli intervalli non lavorati tra una prestazione e l'altra, non essendo prevista, invece, la concessione di permessi retribuiti per un numero di ore corrispondenti a quelle di riposo giornaliero non fruite.
Cass. civ. n. 28320/2023
In materia di base di calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore durante le ferie annuali, la mancanza di precise indicazioni nelle disposizioni dell'art. 2109 c.c. e della Convenzione OIL n. 157 del 1970, ratificata con l. n. 157 del 1981, non comporta l'inesistenza anche di qualsiasi vincolo desumibile dall'art. 36 Cost., che garantisce il diritto del lavoratore a ferie retribuite, e tuttavia la norma costituzionale non impegna la contrattazione collettiva a riferirsi alla nozione omnicomprensiva di retribuzione dettata dalla legge ai fini della misura dei trattamenti di fine rapporto e, in particolare, non comporta l'illegittimità di una norma contrattuale che faccia riferimento ad una nozione di retribuzione mensile di fatto non comprensiva di componenti retributive, come la maggiorazione per lavoro notturno, collegate a modalità contingenti della prestazione e non garantite, sotto il profilo della continuità dell'erogazione, dall'art. 2103 c.c. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha ravvisato, avuto anche riguardo all'operatività del principio di irrinunziabilità delle ferie, l'illegittimità della clausola del c.c.n.l. servizi fiduciari che prevedeva una nozione restrittiva di "retribuzione" utile ai fini delle ferie, con esclusione di determinate voci legate al lavoro notturno o straordinario, il quale, invece, nel caso in esame, aveva costituito un tratto tipico ed ontologicamente intrinseco al rapporto di lavoro).
Cass. civ. n. 17643/2023
La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne; tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Cass. civ. n. 20216/2022
Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali.
Cass. civ. n. 21780/2022
Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle.
Cass. civ. n. 24977/2022
Il potere attribuito all'imprenditore, a norma dell'art. 2109 c.c., di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti implica anche quello di modificarlo, pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali; tuttavia, sia la fissazione che le eventuali modifiche del periodo stabilito devono essere comunicate ai lavoratori con preavviso, e, a tal fine, la comunicazione inviata alla sola RSU non è equiparabile a quella dovuta singolarmente, completa dell'individuazione del lasso temporale nel quale ciascun lavoratore è collocato in ferie.
Cass. civ. n. 8958/2021
Il diritto soggettivo di astenersi dalla prestazione in occasione delle festività infrasettimanali è disponibile da parte del lavoratore, il quale può rinunciarvi in virtù di un accordo individuale con il datore di lavoro, il cui contenuto deve essere interpretato alla luce della l. n. 260 del 1949, che, pur prevedendo l'indisponibilità del diritto a livello collettivo e dunque la nullità delle clausole della contrattazione collettiva che dovessero prevederlo come obbligatorio, non prevede un divieto assoluto di lavorare nelle predette festività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva giudicato nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola di alcuni contratti individuali di lavoro secondo cui, qualora richiesto, il lavoratore poteva essere chiamato "a prestare attività lavorativa nei giorni festivi e domenicali, fermo il diritto al riposo previsto dalla legge", ritenendola interpretabile come manifestazione di una generica disponibilità alla prestazione lavorativa, che necessitava di ulteriore specifico consenso del lavoratore, con riferimento alle singole giornate festive nelle quali il datore avesse richiesto il suo impiego). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 30/01/2017).
Cass. civ. n. 29907/2021
Il diritto soggettivo di astenersi dalla prestazione in occasione delle festività infrasettimanali è disponibile da parte del lavoratore, il quale può rinunciarvi in virtù di un accordo individuale con il datore di lavoro, o di accordi sindacali stipulati da O.O.S.S. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato, dovendosi ritenere sufficiente l'espresso richiamo nel contratto di assunzione alla disciplina normativa del contratto collettivo di categoria ove le parti sociali - nel prevedere un'articolazione dell'orario di lavoro su tutto l'arco della settimana, giorni festivi compresi - senza negare il diritto al riposo nelle festività infrasettimanali, abbiano già preventivamente valutato le esigenze sottese al contemperamento del diritto individuale nel contesto delle peculiarità del settore di competenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva condizionato l'esigibilità della prestazione lavorativa durante le festività infrasettimanali, di un dipendente addetto a servizi di sicurezza e vigilanza presso un'azienda operante nel settore del trasporto aereo, alla prova da parte del datore di lavoro di adeguate ragioni giustificative, oggettive e soggettive, riferibili al servizio pubblico essenziale da espletare). (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/08/2017).
Cass. civ. n. 12538/2019
In tema di orario di lavoro, la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, dovendo escludersi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un "concorso colposo", poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/10/2014).
Cass. civ. n. 284/2017
In caso di malattia del lavoratore insorta durante il periodo feriale, la trasmissione della relativa certificazione vale come richiesta di modificazione del titolo dell’assenza, pur in assenza di un’espressa comunicazione, scritta od orale, trattandosi di un atto che esprime in modo inequivocabile la volontà del soggetto di determinare l’effetto giuridico della conversione.
Cass. civ. n. 16901/2016
In materia di riposo settimanale, il rinvio contenuto nell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2003 alle deroghe previste dalla l. n 370 del 1934 è da intendersi limitato alle disposizioni che ne consentono la fruizione in un giorno diverso dalla domenica ed a quelle che prevedono particolari modalità di fruizione del riposo stesso, fermo restando il diritto al godimento del riposo settimanale per 24 ore consecutive, da sommarsi a quello giornaliero.
Cass. civ. n. 15995/2016
In tema di riposi settimanali, il diritto di fruire di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive con cadenza settimanale, di regola in coincidenza con la domenica, di cui all'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2003, è derogabile - quanto alla cadenza settimanale - nelle ipotesi previste dal successivo comma 2, lett. a), b), c) nonché, ad opera della sola contrattazione collettiva, lett. d), purché ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo.
Cass. civ. n. 1757/2016
L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, sicché mentre ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume invece rilievo quando ne va valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione.
Cass. civ. n. 18166/2013
L'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente al datore di lavoro, nell'esercizio del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa, dovendosi riconoscere al lavoratore la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intenda fruire del riposo annuale.
Cass. civ. n. 21626/2013
Il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un "quid pluris" che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando l'applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole.
Cass. civ. n. 17353/2012
Dal mancato godimento delle ferie - una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligo di consentirne la fruizione - deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica, in misura pari alla retribuzione. Ne deriva che le clausole del contratto collettivo (nella specie, l'art. 18, comma 9, c.c.n.l. Regioni ed enti locali, triennio 1994-1997), che pur prevedono che le ferie non sono monetizzabili, vanno interpretate - in considerazione dell'irrinunciabilità del diritto alle ferie, ed in applicazione del principio di conservazione del contratto - nel senso che, in caso di mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, non è escluso il diritto di quest'ultimo all'indennità sostitutiva.
Cass. civ. n. 11462/2012
In relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. Ne consegue l'illegittimità, per contrasto con norme imperative, delle disposizioni dei contratti collettivi che escludano il diritto del lavoratore all'equivalente economico di periodi di ferie non goduti al momento della risoluzione del rapporto, salva l'ipotesi del lavoratore che abbia disattesa la specifica offerta della fruizione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro. (Nella specie, relativa ad impossibilità del lavoratore di fruire delle ferie in ragione del suo stato di malattia cui è seguita la risoluzione del rapporto, la S.C., nell'affermare il principi su esteso, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso il diritto del lavoratore sulla base dell'art. 19, commi 8 e 15, del c.c.n.l. scuola per il quadriennio normativo 1994-1997, che subordina il diritto all'indennità sostitutiva alla mancata fruizione per esigenze di servizio).
Cass. civ. n. 7987/2012
Ai fini del riconoscimento del diritto del lavoratore subordinato al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno non è sufficiente, non esistendo nel nostro ordinamento il principio dell'onnicomprensività della retribuzione feriale, l'accertamento della sistematicità e non occasionalità delle prestazioni notturne, ma occorre verificare se la contrattazione collettiva faccia riferimento ad esse, mediante il rinvio alla retribuzione normale, ordinaria, di fatto o globale di fatto, stabilendone così la computabilità nel calcolo della retribuzione spettante durante le ferie.
Cass. civ. n. 17543/2011
In tema di compenso per le festività infrasettimanali, ai sensi dell'art. 5, comma terzo, ultima parte, legge 27 maggio 1949 n. 260, come modificato dalla legge 31 marzo 1954 n. 90, il compenso aggiuntivo previsto per il caso in cui le festività nazionali coincidano con la domenica, spetta al lavoratore retribuito in misura fissa che, in tali giorni, riposi; tale compenso trova giustificazione nel fatto che, ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno in più di riposo e la misura fissa della sua retribuzione lo priverebbe, in mancanza di siffatta previsione normativa, di un corrispondente compenso.
Cass. civ. n. 5710/2009
In consonanza con il precetto generale inderogabile degli artt. 2109 c.c. e 36 Cost. (che impone di considerare festivo un solo giorno della settimana anche allorquando l'orario di lavoro sia distribuito su 5 giorni), le disposizioni speciali di cui alla legge 13 agosto 1969, n. 591, al D.P.R. 9 novembre 1971, n. 1372, alla legge 16 settembre 1977, n. 1188 ed al D.P.R. 23 giugno 1982, n. 374, evidenziano che ai lavoratori turnisti dev'essere attribuito un solo giorno di riposo settimanale e che da esso si devono distinguere i giorni di riposo compensativo, accordati a recupero delle maggiori prestazioni da essi settimanalmente rese per effetto, da un lato, della concentrazione in 5 giornate dell'orario settimanale (di 36 ore) e, dall'altro, del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera (in dipendenza del-l'organizzazione del servizio in turni di lavoro di 8 ore per un totale di 40 ore settimanali), sicché i giorni suddetti non possono considerarsi festivi od assimilarsi al giorno di riposo settimanale. (La S.C., applicando ai rapporti di lavoro disciplinati dal c.c.n.l. per il comparto della sanità pubblica il principio, di portata generale, già affermato, per il personale ferroviario, ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva riconosciuto l'indennità di effettiva presenza al lavoro anche nei giorni di riposo compensativo, sul presupposto che esse costituissero, per definizione, l'equivalente di una giornata lavorativa).
Cass. civ. n. 9521/2004
Il lavoratore turnista che presti la propria opera per sette o più giorni consecutivi, pur godendo complessivamente di riposi in ragione di uno per settimana, ha diritto, oltre che ad un compenso per la penosità del lavoro domenicale, ad un distinto compenso per l'ulteriore penosità connessa al fatto di lavorare per più di sei giorni consecutivi, compenso che non può essere determinato con riferimento alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, in quanto, essendo mediamente rispettata la cadenza di un giorno di riposo per ogni settimana di lavoro, il lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo non è lavoro prestato in più rispetto a quello contrattualmente dovuto e non può pertanto essere qualificato come lavoro straordinario ; i suddetti compensi possono cumularsi alla stregua di previsioni pattizie che fissino globalmente un trattamento economico-normativo differenziato in considerazione delle caratteristiche della prestazione, trattamento rispetto al quale il giudice del merito deve accertare la congruità o meno dei compensi previsti in contratto e l'idoneità degli stessi a compensare anche la penosità del lavoro nel settimo giorno consecutivo.
Cass. civ. n. 12250/2003
La trattenuta da operare sulla retribuzione dei lavoratori scioperanti in giorno festivo deve essere limitata alla perdita della retribuzione stabilita per la giornata festiva lavorata e non già estendersi alla retribuzione del giorno di riposo compensativo fissato dal datore di lavoro in altro giorno non festivo della settimana.
Cass. civ. n. 14020/2001
Il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 Costituzione, è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì – come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001 – al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale – a prescindere dalla effettività della prestazione – mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109 cpv. c.c., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia.
Cass. civ. n. 9009/2001
La maggiore remunerazione del lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, spettante in misura proporzionalmente ridotta anche nel caso in cui la penosità risulti compensata dalla fruizione di riposi in giorni successivi, consegue all'applicazione dei principi stabiliti dall'art. 36 Cost., che tutelano, specificamente, inderogabili e indisponibili diritti dei lavoratori subordinati, derivanti dal contratto di lavoro ed aventi natura economica, pur se posti a tutela anche di interessi non strettamente patrimoniali; pertanto, ove il lavoratore richieda, in relazione alle indicate modalità della prestazione, in aggiunta a tale maggiorazione economica, anche il risarcimento del danno non patrimoniale, per la lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, è tenuto ad allegare e provare il pregiudizio del suo diritto fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza causale dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all'art. 36 Cost., potendo anche assumere adeguata rilevanza, nell'ambito specifico di detta prova, il consenso dello stesso lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo.
Cass. civ. n. 12683/2001
In materia di base di calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore durante le ferie annuali, la mancanza di precise indicazioni nelle disposizioni dell'art. 2109 c.c. e della Convenzione OIL 24 giugno 1970, n. 157, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 157, non comporta l'inesistenza anche di qualsiasi vincolo desumibile dall'art. 36 Cost., che garantisce di diritto del lavoratore a ferie retribuite, e tuttavia la norma costituzionale non impegna la contrattazione collettiva a riferirsi alla nozione omnicomprensiva di retribuzione dettata dalla legge ai fini della misura del trattamento di fine rapporto e, in particolare, non comporta l'illegittimità di una norma contrattuale che faccia riferimento ad una nozione di retribuzione mensile di fatto non comprensiva di componenti retributive, come la maggiorazione per lavoro notturno, collegate a modalità contingenti della prestazione e non garantite, sotto il profilo della continuità dell'erogazione, dall'art. 2103 c.c.
Cass. civ. n. 89/2001
L'esigenza del riposo settimanale del lavoratore, volta ad evitare a quest'ultimo il pregiudizio di un accumulo di fatica fisica e psichica, viene rispettata allorché la contrattazione collettiva, introducendo nella regolamentazione dell'orario normale massimo di lavoro e dello straordinario una disciplina convenzionale per il lavoratore più favorevole di quella legale, faccia riferimento per il calcolo dello straordinario ad una media da rispettarsi entro un arco temporale più lungo di una settimana, senza però mai superare, con riferimento alla durata di sette giorni continuativi, i limiti di orario massimo e di straordinario legislativamente indicati al fine di tutelare la salute del lavoratore; pertanto, ove la prestazione lavorativa si svolga su turni di giorni lavorativi consecutivi seguiti da giorni di riposo all'interno di un ciclo di più settimane, il superamento dell'orario normale massimo indicato dalla contrattazione collettiva, ai fini del riconoscimento dello straordinario e delle relative maggiorazioni, deve essere accertato con riferimento alla media del lavoro nelle settimane di calendario comprese entro il più lungo arco temporale, corrispondente ai diversi cicli dei turni lavorativi avvicendati. (Fattispecie relativa all'accordo aziendale 12 dicembre 1986 per i dipendenti dell'Azienda Municipalizzata dell'Acquedotto di Napoli, cui non era applicabile ratione temporis la nuova disciplina ex art. 13 legge 24 giugno 1997, n. 196).
Cass. civ. n. 14490/2000
Il lavoratore assente per malattia e ulteriormente impossibilitato a riprendere servizio non ha l'incondizionata facoltà di sostituire alla malattia il godimento di ferie maturate quale titolo della sua assenza, allo scopo di bloccare il decorso del periodo di comporto, ma il datore di lavoro, nell'esercizio del suo diritto alla determinazione del tempo delle ferie, dovendo attenersi alla direttiva dell'armonizzazione delle esigenze aziendali e degli interessi del datore di lavoro (art. 2109 c.c.), è tenuto, in presenza di una richiesta del lavoratore di imputare a ferie un'assenza per malattia, a prendere in debita considerazione il fondamentale interesse del richiedente ad evitare la perdita del posto di lavoro a seguito della scadenza del periodo di comporto (con l'onere, in caso di mancato accoglimento della richiesta, di dimostrarne i motivi); tuttavia tale obbligo del datore di lavoro non è configurabile allorquando il lavoratore possa usufruire di altre regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto, e in particolare del collocamento in aspettativa, ancorché non retribuita.
Cass. civ. n. 15768/2000
Il principio della sospensione delle ferie per malattia insorta durante il relativo periodo, stabilito dalla Corte costituzionale con n. 616 del 1987, opera ogni qualvolta la fruizione delle ferie risulti pregiudicata in concreto dalla malattia (spettando al datore di lavoro, una volta che la malattia sia stata certificata, l'onere di provare l'inesistenza di tale pregiudizio); pertanto, deve ritenersi in contrasto con tale principio la regolamentazione collettiva (nella specie, art. 24 C.C.N.L. «industria vetro» 1990) che aggancia l'effetto sospensivo o meno della malattia alla sua durata, in quanto, pur non esistendo nel nostro ordinamento una definizione unitaria di malattia, sicuramente la durata superiore o inferiore ad un determinato numero di giorni non vale a costituire un corretto criterio per stabilire se la malattia denunciata sia o meno compatibile con il godimento delle ferie.
Cass. civ. n. 9764/2000
Il criterio di onnicomprensività della retribuzione adottato in tema di festività infrasettimanali dall'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, modificato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90, si riferisce al compenso stabilito per il solo fatto della ricorrenza della festività (primo comma del citato art. 5) e non riguarda il compenso spettante (ai sensi del secondo comma dello stesso art. 5) «per le ore di lavoro effettivamente prestate», il quale, essendo istituto contrattuale rimesso all'autonomia delle parti, salvo il limite dell'art. 36 della Costituzione, va determinato alla stregua della disciplina collettiva, cui perciò occorre far riferimento anche per accertare se determinati emolumenti siano computabili ai fini della maggiorazione per il lavoro festivo. (Fattispecie in materia di trattamento economico del personale del Comune di Roma addetto al servizio della nettezza urbana assunto dall'azienda municipalizzata Amnu - ora Ama - dopo la sua istituzione).
Cass. civ. n. 12518/2000
La regola della normale coincidenza del riposo settimanale con la domenica e della sua decorrenza da una mezzanotte all'altra può subire deroghe in considerazione delle particolari esigenze di determinate attività produttive, purché non sia alterata la cadenza di un giorno di riposo dopo sei giorni lavorativi e purché il riposo settimanale venga goduto senza compromissione dello autonomo godimento di quello giornaliero: in particolare detta decorrenza, per il lavoro a squadre (art. 3, comma terzo, legge 22 febbraio 1934 n. 370) può aver inizio dall'ora di sostituzione di ciascuna squadra, a condizione che venga nel contempo mantenuta integra la durata del riposo giornaliero sia nel giorno immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo a quello di riposo settimanale sia, nell'arco dell'intera settimana, nel cui ambito il risultato dell'autonomo godimento di entrambe le forme di riposo può ritenersi conseguito quando non solo il totale complessivo delle ore di pausa dalla prestazione coincida con la somma di quelle destinate all'una e all'altra, ma possa anche escludersi che siffatto risultato complessivo sia stato ottenuto suddividendo in più frazioni il riposo settimanale, che invece deve essere interamente goduto.
Cass. civ. n. 1741/1998
Il principio fissato dall'art. 2109 c.c., così come inciso dalla n. 616 del 1987 della Corte costituzionale, secondo cui la malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso, è destinato ad operare ogni volta che le funzioni tipiche delle ferie risultino in concreto pregiudicate dall'insorgenza della infermità, indipendentemente dall'esistenza o meno di una disciplina che colleghi l'interruzione delle ferie a specifiche ipotesi di evento morboso. In assenza di ulteriori disposizioni di legge in materia, possono intervenire norme integrative di fonte negoziale, le quali però (analogamente all'eventuale normativa legale di dettaglio) non possono precludere o limitare l'esercizio del diritto, rendendolo difficoltoso nell'attuazione, così come non può ritenersi il lavoratore, che abbia regolarmente comunicato il suo stato di malattia e quindi messo in grado il datore di lavoro di conseguire gli opportuni accertamenti a riguardo, gravato dall'onere di provare che la malattia abbia realmente impedito il godimento delle ferie. (Omissis).
Cass. civ. n. 1947/1998
Con riguardo alla malattia del lavoratore subordinato insorta durante il periodo di godimento delle ferie, il principio dell'effetto sospensivo di detto periodo, enunciato dalla Corte costituzionale nella n. 616 del 1987 e chiarito dalla stessa Corte con la n. 297 del 1990, non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l'individuazione delle quali occorre aver riguardo alla specificità degli stati morbosi denunciati e alla loro incompatibilità con l'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie. Consegue che l'avviso, comunicato dal lavoratore, del suo stato di malattia, sul presupposto della sua incompatibilità con le finalità delle ferie, determina – dalla data della conoscenza di esso da parte del datore di lavoro – la conversione dell'assenza per ferie in assenza per malattia, salvo che il datore medesimo non provi l'infondatezza di detto presupposto allegando la compatibilità della malattia con il godimento delle ferie; sicché in tal caso il giudice del merito deve valutare il sostanziale ed apprezzabile pregiudizio anche temporale che la malattia arrechi alle ferie ed al beneficio che ne deve derivare in riferimento alla natura e all'entità dello stato morboso.
Cass. civ. n. 1793/1996
Il lavoratore con qualifica di dirigente ha il potere di decidere autonomamente, senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, circa il periodo nel quale godere delle ferie, sicché ove non abbia fruito delle stesse non ha diritto ad alcun indennizzo, in quanto se il diritto alle ferie è irrinunciabile, il mancato godimento imputabile esclusivamente al dipendente esclude l'insorgenza del diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il lavoratore non dimostri la ricorrenza di eccezionali ed obiettive esigenze aziendali ostative a quel godimento.