Art. 2284 – Codice civile – Morte del socio

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi [2289, 2322], a meno che preferiscano sciogliere la società [2272 n. 3] ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano [2323, 2479].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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