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Art. 2424 — Contenuto dello stato patrimoniale

Art. 2424 — Contenuto dello stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

ATTIVO:

  1. A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.
  2. B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I – Immobilizzazioni immateriali:

  1. 1) costi di impianto e di ampliamento;
  2. 2) costi di sviluppo;
  3. 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
  4. 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
  5. 5) avviamento;
  6. 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
  7. 7) altre.

Totale.

II – Immobilizzazioni materiali:

  1. 1) terreni e fabbricati;
  2. 2) impianti e macchinario;
  3. 3) attrezzature industriali e commerciali;
  4. 4) altri beni;
  5. 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:

  1. 1) partecipazioni in:
  2. a) imprese controllate;
  3. b) imprese collegate;
  4. c) imprese controllanti;
  5. d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
  6. d-bis) altre imprese;
  7. 2) crediti:
  8. a) verso imprese controllate;
  9. b) verso imprese collegate;
  10. c) verso controllanti;
  11. d) verso imprese sottoposte a controllo delle controllanti;
  12. d-bis) verso altri;
  13. 3) altri titoli;
  14. 4) strumenti finanziari derivati attivi.

Totale.

Totale immobilizzazioni;

  1. C) Attivo circolante :

I – Rimanenze:

  1. 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
  2. 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
  3. 3) lavori in corso su ordinazione;
  4. 4) prodotti finiti e merci;
  5. 5) acconti.

Totale.

II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:

  1. 1) verso clienti;
  2. 2) verso imprese controllate;
  3. 3) verso imprese collegate;
  4. 4) verso controllanti;
  5. 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
  6. 5-bis) crediti tributari;
  7. 5-ter) imposte anticipate;
  8. 5-quater) verso altri.

Totale.

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

  1. 1) partecipazioni in imprese controllate;
  2. 2) partecipazioni in imprese collegate;
  3. 3) partecipazioni in imprese controllanti;
  4. 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
  5. 4) altre partecipazioni;
  6. 5) strumenti finanziari derivati attivi;
  7. 6) altri titoli.

Totale.

IV – Disponibilità liquide:

  1. 1) depositi bancari e postali;
  2. 2) assegni;
  3. 3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante.

  1. D) Ratei e risconti.

PASSIVO:

  1. A) Patrimonio netto:

I – Capitale.

II – Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III – Riserve di rivalutazione.

IV – Riserva legale.

V – Riserve statutarie.

VI – Altre riserve, distintamente indicate.

VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII – Utile (perdita) portato a nuovo.

IX – Utile (perdita) dell’esercizio.

X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Totale.

  1. B) Fondi per rischi e oneri :
  2. 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
  3. 2) per imposte, anche differite;
  4. 3) strumenti finanziari derivati passivi;
  5. 4) altri.

Totale.

  1. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
  2. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:
  3. 1) obbligazioni;
  4. 2) obbligazioni convertibili;
  5. 3) debiti verso soci per finanziamenti;
  6. 4) debiti verso banche;
  7. 5) debiti verso altri finanziatori;
  8. 6) acconti;
  9. 7) debiti verso fornitori;
  10. 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
  11. 9) debiti verso imprese controllate;
  12. 10) debiti verso imprese collegate;
  13. 11) debiti verso controllanti;
  14. 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
  15. 12) debiti tributari;
  16. 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
  17. 14) altri debiti.

Totale.

  1. E) Ratei e risconti.

Se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

È fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2447 septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447 bis.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6911/2005

In tema di redazione del bilancio di una società bancaria, la qualificazione dei titoli rappresentativi delle partecipazioni in altre società come «immobilizzazioni finanziarie», in quanto elementi destinati ad essere utilizzati durevolmente nell’impresa, ovvero come facenti parte del capitale circolante, è frutto di una scelta discrezionale degli amministratori non censurabile in sede di impugnazione del bilancio, ma, una volta che essa sia stata operata, gli amministratori sono obbligati ad iscrivere detti titoli nel documento contabile, rispettivamente, secondo il criterio del costo (art. 18, D.L.vo n. 87 del 1992), ovvero sulla base dei più elastici parametri espressamente previsti (art. 20, D.L.vo n. 87 del 1992), essendo tuttavia ammissibile la successiva modificazione della destinazione e, conseguentemente, del relativo criterio di valutazione, (Principio enunciato in riferimento al bilancio di una società bancaria al quale,
rationae temporis, non erano applicabili le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 5, D.L.vo n. 87 del 1992 sostanzialmente coincidenti con la raccomandazione adottata dalla Consob in data 15 febbraio 1995 e rielaborata in data 15 giugno 2001, nel testo in cui, allo scopo di evitare il rischio di abusi derivanti da un uso strumentale del potere di destinazione dei titoli, hanno fissato le modalità di individuazione preventiva dei parametri di classificazione, disponendo che, nel caso di modificazione della destinazione, i titoli debbano continuare ad essere valutati secondo il criterio previsto per la loro destinazione originaria).

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