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Art. 2425 — Contenuto del conto economico

Art. 2425 — Contenuto del conto economico

Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

  1. A) Valore della produzione:
  2. 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  3. 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
  4. 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
  5. 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
  6. 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

  1. B) Costi della produzione:
  2. 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
  3. 7) per servizi;
  4. 8) per godimento di beni di terzi;
  5. 9) per il personale:
  6. a) salari e stipendi;
  7. b) oneri sociali;
  8. c) trattamento di fine rapporto;
  9. d) trattamento di quiescenza e simili;
  10. e) altri costi;
  11. 10) ammortamenti e svalutazioni:
  12. a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
  13. b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
  14. c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
  15. d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;
  16. 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
  17. 12) accantonamenti per rischi;
  18. 13) altri accantonamenti;
  19. 14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A – B).

  1. C) Proventi e oneri finanziari:
  2. 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
  3. 16) altri proventi finanziari:
  4. a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
  5. b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
  6. c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
  7. d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
  8. 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
  9. 17bis) utili e perdite su cambi.

Totale (15 + 16 – 17 + – 17bis).

  1. D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:
  2. 18) rivalutazioni:
  3. a) di partecipazioni;
  4. b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
  5. c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
  6. d) di strumenti finanziari derivati;
  7. 19) svalutazioni:
  8. a) di partecipazioni;
  9. b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
  10. c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
  11. d) di strumenti finanziari derivati.

Totale delle rettifiche (18-19).

[ E) Proventi e oneri straordinari:

  1. 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
  2. 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20-21). ]

E) Risultato prima delle imposte (A – B + – C + – D);

  1. 20) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate;
  2. 21) utile (perdite) dell’esercizio.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 4092/2013

In tema di conflitto di competenza, sussiste per il giudice l’obbligo dell’immediata trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 30, comma secondo c.p.p. soltanto qualora l’atto di parte rappresenti una situazione astrattamente configurabile come corrispondente alla previsione di cui all’art. 28 c.p.p. e, cioè, ove vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona, condizione che non si verifica quando la parte non denunci alcun conflitto ma si limiti a sollecitare il giudice a sollevarlo contestando la competenza di altro organo giudicante.(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto configurare una mera sollecitazione di parte alla proposizione del conflitto il provvedimento emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena – al quale gli atti erano stati trasmessi a seguito della sentenza di incompetenza pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia – impropriamente denominato “denuncia di conflitto”).

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