Art. 2379 – Codice civile – Nullità delle deliberazioni
Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice [1418, 2332, 2361].
Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.
Si applicano, in quanto compatibili, il settimo e ottavo comma dell'articolo 2377.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 12474/2025
In tema di fondi comuni di investimento, sussiste la legittimazione degli investitori a impugnare le deliberazioni prese dall'assemblea degli investitori, alle condizioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c., o a quelle speciali eventualmente previste dal regolamento di funzionamento del fondo medesimo.
Cass. civ. n. 10521/2024
In tema di giudizio di impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per azioni, l'avvenuta riassunzione a seguito di una declaratoria di incompetenza territoriale, non preclude alla parte la facoltà di dedurre in sede di riassunzione un vizio di nullità inizialmente non dedotto, atteso che l'art. 2434-bis c.c., nel prevedere che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, va intesa nel senso che la parte decade dalla possibilità di esercitare l'azione di impugnativa in sé considerata, ma non che tale preclusione si estende all'azione di impugnativa già introdotta, quale che sia il vizio invalidante, posto che il senso della previsione di legge è che il bilancio di esercizio non può essere impugnato dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non prima di tale evento.
Cass. civ. n. 14469/2023
In tema di società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2479-ter, comma 4, e 2379-ter, comma 1, c.c., il termine per l'impugnativa dell'aumento di capitale sociale decorre, per le s.r.l., dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese e non già dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.
Cass. civ. n. 14338/2023
Le impugnazioni previste dagli art. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l'impugnazione del primo bilancio, anche quella dei bilanci "medio tempore" chiusi nel corso del giudizio, poiché, ai sensi dell'art. 2434-bis, comma 3, c.c., l'amministratore deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità non solo nella predisposizione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale questa viene dichiarata, con la conseguenza che la mancata impugnazione di quest'ultimo e dei bilanci intermedi non priva dell'interesse ad agire il socio impugnante.
Cass. civ. n. 10233/2023
Ragioni - Differenza rispetto alla domanda su esecuzione o annullamento della delibera - Applicazione del principio della domanda - Necessità - Conseguenze – Obbligo, in entrambi i casi, di rispetto della decadenza - Sussistenza. In tema di società, il giudice, se investito dell'azione di nullità di una delibera assembleare, ha sempre il potere (e il dovere), in ragione della natura autodeterminata del diritto cui tale domanda accede, di rilevare e di dichiarare in via ufficiosa, e anche in appello, la nullità della stessa per un vizio diverso da quello denunciato; se, invece, la domanda ha per oggetto l'esecuzione o l'annullamento della delibera, la rilevabilità d'ufficio della nullità di quest'ultima da parte del giudice nel corso del processo e fino alla precisazione delle conclusioni dev'essere coordinata con il principio della domanda per cui il giudice, da una parte, può sempre rilevare la nullità della delibera, anche in appello, trattandosi di eccezione in senso lato, in funzione del rigetto della domanda ma, dall'altra parte, non può dichiarare la nullità della delibera impugnata ove manchi una domanda in tal senso ritualmente proposta, anche nel corso del giudizio che faccia seguito della rilevazione del giudice, dalla parte interessata; nell'uno e nell'altro caso, tuttavia, tale potere (e dovere) di rilevazione non può essere esercitato dal giudice oltre il termine di decadenza, la cui decorrenza è rilevabile d'ufficio e può essere impedita solo dalla formale rilevazione del vizio di nullità ad opera del giudice o della parte, pari a tre anni dall'iscrizione o dal deposito della delibera stessa nel registro delle imprese ovvero dalla sua trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea.
Cass. civ. n. 7433/2023
Nelle società di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non solo di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, che, pur essendo tratte dai principi contabili ed avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, alla cui violazione consegue l'illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato, poiché le scelte operate dai redattori, nel fornire la rappresentazione contabile dell'elemento considerato, sono sempre sindacabili, salvo che non siano riconducibili all'ambito proprio delle scelte insindacabili di gestione.
Cass. civ. n. 29325/2020
In tema di bilancio di società di capitali, il socio-amministratore è legittimato a impugnare la delibera di approvazione del bilancio che egli stesso ha contribuito a redigere in qualità di componente dell'organo di gestione, per farne valere la nullità, tenuto conto che non è prevista, in relazione a tale evenienza, alcuna restrizione al diritto di impugnazione e che la parte, esercitando funzioni e ruoli distinti (quello di socio e quello di amministratore), ben può esprimere due diverse valutazioni, senza violare il divieto di venire "contra factum proprium", promuovendo un'azione che, ai sensi dell'art. 2379 c.c., spetta a chiunque vi abbia interesse.
Cass. civ. n. 3946/2018
In tema di impugnazione della deliberazione assunta da una società di capitali, l'onere di provare il vizio da cui deriva l'invalidità della stessa grava su chi la impugna.
Cass. civ. n. 18845/2016
Il preventivo deposito di un'azione, quale prova della qualità di socio, è previsto dall'art. 2378 c.c., nel testo, ante riforma del 2003, applicabile "ratione temporis", solo ai fini della legittimazione attiva nell'azione di annullamento delle delibere assembleari e non anche in quella diretta alla declaratoria di loro nullità (o inesistenza), la quale, invece, è proponibile da chiunque vi abbia interesse, e, quindi, anche da chi, avendo perso la qualità di socio per effetto della deliberazione che impugna per nullità (o inesistenza), intenda rimuoverne gli effetti illegittimamente prodotti, così ripristinando la suddetta qualità.
Cass. civ. n. 14932/2016
L'azione intesa a far dichiarare la nullità della delibera di aumento del capitale, in conseguenza della nullità della delibera di riduzione del capitale per perdite (nella specie, dichiarata con statuizione coperta da giudicato interno), resta soggetta alla decadenza di cui all'art. 2379 ter, comma 1, c.c., non incidendo sul regime di proponibilità della domanda la natura derivata della nullità.
Cass. civ. n. 8795/2016
Il principio per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio (o, comunque, a seguito di allegazione di parte successiva all'"editio actionis"), ove emergente dagli atti, l'esistenza di un diverso vizio di nullità, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, è suscettibile di applicazione estensiva anche nel sottosistema societario, nell'ambito delle azioni di impugnazione delle deliberazioni assembleari, benché non assimilabili ai contratti, atteso che, per la naturale forza espansiva riconnessa al principio generale, va riconosciuto al giudice il potere di rilevare d'ufficio la nullità di una delibera anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per profili diversi da quelli enunciati, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo e previa provocazione del contraddittorio sul punto, trattandosi di potere volto alla tutela di interessi generali dell'ordinamento, afferenti a valori di rango fondamentale per l'organizzazione sociale, che trascendono gli interessi particolari del singolo. (Omissis).
Cass. civ. n. 22565/2015
In tema di società cooperativa edilizia, in caso di pretermissione del socio prenotatario e di assunzione dell'obbligo di cessione di un alloggio a terzi, l'estraneità del cessionario alla compagine sociale e l'elusione dei diritti insorti in favore del socio per effetto dell'operazione mutualistica e del contratto di "prenotazione", determina la radicale nullità della delibera di alienazione del bene a terzi, per illiceità dell'oggetto ai sensi dell'art. 2379 c.c., reso applicabile dall'art. 2516 c.c., potendo conseguirne, altresì, la nullità derivata del contratto preliminare stipulato con il terzo estraneo.
Cass. civ. n. 18218/2006
L'azione di nullità di una deliberazione dell'assemblea di una società è svincolata dai presupposti e dalle condizioni temporali di legittimazione stabilite dall'art. 2377 c.c. In particolare, detta nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 1422 c.c., richiamato dall'art. 2379 c.c. nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, applicabile ratione temporis) ed anche in grado di appello, purché le censure formulate con l'impugnazione mettano in discussione, direttamente o indirettamente, la validità di quell'atto, nel rispetto del principio dispositivo che presiede al processo civile, ed anche, nella fase del gravame, del principio secondo cui il giudice di secondo grado è investito del potere-dovere di riesaminare le statuizioni impugnate entro i confini segnati dai motivi dell'appello.
Cass. civ. n. 24591/2005
Affinché sussista l'interesse del socio alla impugnazione per nullità della deliberazione dell'assemblea di approvazione del bilancio ex art. 2379 c.c., occorre l'allegazione di una incidenza negativa nella di lui sfera giuridica delle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale, sia pure in termini anche soltanto di una possibilità di danno correlata alla sua partecipazione societaria; ne consegue che deve ritenersi svolto in termini generici il motivo di ricorso per cassazione che nel censurare la statuizione di merito la quale, a fronte della successiva delibera dell'assemblea di azzeramento del capitale per perdite e di ricostituzione del capitale sociale, cui l'impugnante non abbia partecipato, dichiari la di lui sopravvenuta perdita di interesse e di legittimazione attiva in ordine alla proposta azione di nullità della delibera di approvazione di un bilancio precedente sia privo di ogni riferimento alla individuazione di un interesse sostanziale del socio.
Cass. civ. n. 3052/2001
La delibera di aumento del capitale sociale fondata sulla consapevole falsità dei presupposti di fatto realizza un insanabile contrasto con la norma di ordine pubblico diretta a conservare, anche a tutela dei terzi, la veridicità dei presupposti dell'agire sociale ed è pertanto nulla ai sensi dell'articolo 2379 c.c.; in tali ipotesi non è utilizzabile lo strumento di correzione di cui all'articolo 2343, ultimo comma, c.c., che ha la funzione di rimedio interno ai meri errori della stima effettuata ai sensi dell'articolo 64 c.p.c. (nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza dichiarativa della nullità della delibera con cui era stato aumentato il capitale sociale da lire 900 milioni a lire 1.8 miliardi mediante conferimento di un'azienda comprendente un immobile nella cui stima non era stata valutata l'incidenza di un'ipoteca per lire 1 miliardo).
Cass. civ. n. 835/1995
Ricorre l'ipotesi di inesistenza della deliberazione assembleare di una società di capitali (non suscettibile di ratifica successiva) quando manchi alcuno dei requisiti procedimentali indispensabili per la formazione di una delibera imputabile alla società, con il risultato di determinare una fattispecie apparente, non sussumibile nella categoria giuridica delle deliberazioni assembleari per inadeguatezza strutturale o funzionale rispetto al modello normativo. (Nella specie, omessa convocazione e mancata adunanza dei soci).
Cass. civ. n. 654/1994
La deliberazione con cui l'assemblea di una società cooperativa a responsabilità limitata anziché disporre un aumento di capitale in senso proprio, con conseguente sottoscrizione facoltativa dei soci, elevi la quota sociale imponendone in contrasto con il combinato disposto dagli artt. 2521 e 2532, secondo comma, c.c., a tenore del quale va esclusa la necessaria eguaglianza delle quote la sottoscrizione per la relativa entità, pena l'espulsione dei socio in caso di mancato adeguamento ad essa della partecipazione, deve ritenersi nulla, a norma dell'art. 2379 c.c. e non già annullabile integrando una deviazione dallo scopo essenziale del rapporto societario, in quanto la permanenza nella società non può essere condizionata ad ulteriori conferimenti, oltre quello originario, e il rapporto medesimo non può sciogliersi, limitatamente a un socio, se non per ragioni che, a parte la morte, siano riconducibili alla volontà (recesso) o alla responsabilità (esclusione) del soggetto.