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Art. 2382 — Cause di ineleggibilità e di decadenza

Art. 2382 — Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto [ 414 ], l’inabilitato [ 415 ], il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [ 28, 29 c.p. ] o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi [ 2380 bis; 32 c.p. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 22280/2006

Ai fini della sussistenza della causa di ineleggibilità legata alla carica di amministratore di una società per azioni prevista dall’art. 2, n. 10, della legge 23 aprile 1981, n. 154, non è sufficiente la nomina, essendo indispensabile, per la costituzione del rapporto di amministrazione, l’accettazione del nominato, cui fa espresso riferimento l’art. 2385 c.c.

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Cass. civ. n. 12820/1995

I soci di una società per azioni hanno il potere di stabilire requisiti di eleggibilità degli amministratori (e correlativamente cause di decadenza) diversi (ed ulteriori) rispetto a quelli indicati nell’art. 2382 c.c., ma la permanenza in carica degli amministratori non può dipendere dalla mera volontà dei soci espressa uti singuli, atteso che la norma che riserva all’assemblea la nomina e la revoca degli amministratori è inderogabile e che le deliberazioni dell’assemblea debbono essere inderogabilmente prese con l’osservanza del metodo collegiale. (Nella specie, una clausola dello statuto stabiliva che «sono eleggibili alla carica di amministratori, oltre che i legali rappresentanti di ciascun socio, anche coloro che a ciò sono stati espressamente delegati con il rispetto delle forme statutarie vigenti per ciascun socio» ed altra clausola prevedeva che «decadono dalla carica gli amministratori che abbiano perduto la qualità di rappresentanti legali dei soci o rispetto ai quali sia stata revocata nelle forme proprie di ciascun socio la delega ad amministrare»).

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