Art. 414 – Codice civile – Persone che possono essere interdette
Il maggiore di età [2] e il minore emancipato [390], i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti [85, 119, 193, 245, 417 ss., 429, 2949 n. 1; 40; 643 c.p.; 712 c.p.c.] quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 24251/2024
Il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario le limitazioni previste per l'interdetto e l'inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si comprime la sfera di autodeterminazione del soggetto e la misura di detta limitazione; inoltre, laddove il provvedimento disattenda le indicazioni del beneficiario, lo stesso deve fondarsi non soltanto sul rigoroso accertamento che la persona non sia capace di gestire in modo appropriato i propri interessi e di assumere decisioni adeguatamente protettive, ma anche sulla preventiva valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto e non limitativi della capacità, in modo da proteggere gli interessi della persona senza mortificarla, preservandone la dignità, giacché solo ove questo non sia possibile può farsi luogo alla compressione della sua capacità.
Cass. civ. n. 7121/2024
L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra.
Cass. civ. n. 6368/2024
Il terzo di cui il debitore si avvale per l'adempimento della propria obbligazione, sulla base di un rapporto di mandato o di altro rapporto giuridico, è di regola (salve le ipotesi di una differente e specifica previsione normativa o in cui sia accertato un diverso accordo negoziale con lo stesso creditore o un contratto a favore di terzo) un mero "adiectus solutionis causa" che non assume alcuna diretta obbligazione nei confronti del creditore, sicché l'inefficacia del pagamento da questo eseguito al creditore incapace non libera il debitore (ex art. 1190 c.c.) e il creditore può pretendere dall'obbligato - non già dal terzo, indipendentemente dalla sua responsabilità - l'esecuzione di un altro pagamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda, proposta dal tutore di un incapace, di dichiarazione di inefficacia del pagamento eseguito da INPS, per il tramite di Poste Italiane S.p.A., mediante il versamento delle somme dovute a titolo di prestazioni previdenziali su un libretto intestato al creditore incapace, da questo riscosse presso Poste).
Cass. civ. n. 5825/2024
L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in forma alternativa tra loro o, anche, in via subordinata, nello stesso giudizio o in giudizi differenti, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra; ove le ragioni fatte valere in via di azione o eccezione, in via diretta o quali premesse della pretesa e del relativo accertamento rispetto ad una delle due domande,
Cass. civ. n. 4950/2024
La sentenza che accerta l'interposizione fittizia di persona in un contratto ad effetti reali, riconoscendo, al contempo, che il trasferimento del bene dal terzo contraente all'interposto è inefficace in quanto meramente apparente e che, viceversa, il trasferimento del bene si è effettivamente prodotto dal terzo contraente all'interponente, in forza dell'accordo simulatorio tra i tre soggetti coinvolti, è assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 4 e 10, comma 2, della tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990, giacché la statuizione giudiziale si risolve nel riconoscimento dell'acquisto ab origine del bene in favore dell'interponente in luogo dell'interposto, essendo unico il reale beneficiario del trasferimento derivante dal contratto già assoggettato alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale; pertanto, nel caso in cui l'acquisto per interposta persona sia seguito da un'alienazione simulata con riguardo al medesimo bene, la sentenza che riconosca, al contempo, l'interposizione fittizia in relazione al contratto di acquisto e la simulazione (assoluta o relativa) in relazione al contratto di alienazione del medesimo bene, articolandosi in autonomi capi contenenti distinte statuizioni su diversi e successivi contratti ad effetti reali, sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per ogni accertamento, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986. com. 1 lett. E), Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 all. I art. 4, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 all. I art. 10 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21 com. 1, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 21 com. 1
Cass. civ. n. 366/2024
E' nulla per contrasto con il divieto di cui all'art. 458 c.c. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita il de cuius, rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di disposizione posti in essere dalla de cuius in quanto idonei a dissimulare una donazione.
Cass. civ. n. 48761/2023
In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, che solo il proposto può avere interesse a far valere.
Cass. civ. n. 34517/2023
Integra il reato di truffa, e non quello di peculato mediante induzione in errore ex artt. 48 e 314 cod. pen., la condotta dell'"extraneus" che, nell'ambito della procedura fallimentare, mediante artifizi e raggiri, induca in errore il curatore e il giudice delegato, così procurandosi in sede di ripartizione dell'attivo, per effetto di tale condotta decettiva, l'ingiusto profitto costituito dalla assegnazione di somme non spettanti. (Nella fattispecie l'agente, mediante la dichiarazione di attualità dei crediti oggetto di pregressa domanda di insinuazione al passivo, benché nelle more soddisfatti in via transattiva, e il deposito dei relativi titoli in originale, conseguiva la liquidazione di poste a carico della massa solo simulate).
Cass. civ. n. 33727/2023
In tema di locazione, ove venga stipulato un contratto di comodato, dissimulante un contratto di locazione, quest'ultimo è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599, comma 1, c.c. e al conduttore è consentito provare la simulazione, nei confronti sia della originaria parte locatrice che degli aventi causa, con prove testimoniali e per presunzioni, trattandosi di illiceità della locazione dissimulata per contrasto con norme imperative.
Cass. civ. n. 25346/2023
La simulazione - che, in virtù del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, deve essere allegata dalle parti - se è fatta valere in via d'azione deve essere dedotta, a pena di inammissibilità, nel giudizio di primo grado, mentre, se è formulata come eccezione, può essere riproposta anche in appello.
Cass. civ. n. 24157/2023
In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, lo stato di interdizione legale ai sensi dell'art. 32 c.p. incide sulla sola capacità di agire per il compimento di atti di natura patrimoniale e non determina l'incapacità dell'incolpato di impugnare la sentenza di condanna. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, considerato tardivo sul presupposto della validità della notificazione della sentenza di condanna, relativa all'illecito disciplinare di cui all'art. 4, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, eseguita all'incolpato quando si trovava in condizione di interdizione legale).
Cass. civ. n. 16313/2023
L'azione di simulazione assoluta è proponibile dal creditore della parte alienante, anche se l'avente causa di quest'ultimo abbia trascritto, in data anteriore rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio, il vincolo di destinazione, apposto ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. sul bene compravenduto, poiché la trascrizione attua una forma di pubblicità avente natura dichiarativa, che rende l'atto negoziale opponibile ai terzi, ma è inidonea ad attribuirgli l'efficacia e la validità di cui esso è naturalmente privo.
Cass. civ. n. 12836/2023
Nei contratti di locazione ad uso non abitativo, il patto con il quale le parti concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato è nullo, anche se la sua previsione attiene al momento genetico, e non soltanto funzionale del rapporto; tale nullità "vitiatur sed non vitiat", con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, e ciò a prescindere dall'avvenuta registrazione.
Cass. civ. n. 8968/2023
Qualora le parti concludano un primo contratto di locazione immobiliare senza provvedere alla sua registrazione e, poi, un altro contratto immediatamente registrato e indicante un canone inferiore, la tardiva registrazione del contratto originario, successiva a quella del secondo, non può avere l'effetto di sanarne l'invalidità - perché, altrimenti, il tardivo adempimento dell'obbligo fiscale opererebbe in danno del conduttore - con la conseguenza che solo il contratto posteriore è idoneo a regolare il rapporto corrente tra le parti.
Cass. civ. n. 7922/2023
Nell'esercizio del servizio di trasporto di persone affette da disabilità, affidato dalla Ausl ad una cooperativa sociale privata, grava su quest'ultima, in virtù del principio di affidamento, l'obbligo di sorveglianza e di tenere un comportamento diligente, da valutare ex art. 1176, comma 2, c.c., al fine di garantire, nel caso concreto ed in relazione alle specifiche condizioni di vulnerabilità del trasportato, la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso, dovendo rispondere dei danni cagionati per l'omessa adozione delle idonee cautele; la responsabilità della cooperativa sociale non esclude, peraltro, la responsabilità della Ausl, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., per aver affidato ad un preposto/ausiliario un'attività al cui adempimento era tenuta "ex lege".
Cass. civ. n. 6312/2023
Qualora il giudice d'appello, in riforma della statuizione di primo grado d'inammissibilità della testimonianza ex art. 1417 c.c., abbia ammesso la prova testimoniale della simulazione, la parte appellata che, resistendo al gravame, ha insistito per la conferma della decisione è tenuta ad eccepire la nullità della pronuncia di ammissione, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva all'assunzione della prova. (In applicazione di tale principio in un processo soggetto al rito del lavoro, la S.C. ha affermato l'inammissibilità dell'eccezione - sollevata per la prima volta in sede di legittimità - di nullità della testimonianza, che la parte avrebbe dovuto proporre nel grado d'appello al momento della precisazione delle conclusioni all'udienza di discussione).
Cass. civ. n. 2539/2023
In tema di simulazione, l'individuazione della "causa simulandi", cioè del motivo concreto per il quale le parti abbiano posto in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza, resta rilevante per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio.
Cass. civ. n. 4523/2022
L'azione di simulazione di un contratto dissimulante una donazione di un bene immobile può essere esperita, dal coniuge o dal parente in linea retta del disponente, anche prima dell'apertura della successione di quest'ultimo, allo specifico scopo di consentire l'opposizione di cui all'art. 563, comma 4, c.c. e di rendere, in futuro, possibile l'esperimento della domanda di restituzione del bene donato di cui all'art. 563, comma 1, c.c..
Cass. civ. n. 10933/2022
In tema di simulazione relativa oggettiva, ai fini della prova del contratto dissimulato che avrebbe dovuto rivestire forma scritta "ad substantiam", deve escludersi che la confessione possa supplire alla mancanza del requisito formale rappresentato dalla controdichiarazione scritta, necessaria per il contratto diverso da quello apparentemente voluto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte territoriale che, sulla base della confessione della parte, aveva ritenuto provata la dissimulazione di una datio in solutum immobiliare di cui non vi erano gli elementi nel contratto di compravendita immobiliare asseritamente simulato).
Cass. civ. n. 18049/2022
Nella simulazione soggettiva relativa, il requisito della forma scritta "ad substantiam" deve essere rispettato dal contratto apparente, mentre l'accordo simulatorio tra interponente, interposto e terzo contraente - che può essere anteriore o contemporaneo al contratto simulato, ma non posteriore ad esso - va provato, tra le parti, con la controdichiarazione scritta, che, non essendo espressione della "voluntas simulandi", ma atto ricognitivo della volontà manifestata in precedenza, è idoneo mezzo di prova anche se sottoscritta solo dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio e anche se successiva all'accordo simulatorio, essendo soggetta solo alle regole della forma scritta "ad probationem".
Cass. civ. n. 17740/2020
Quando la prova della simulazione assoluta del contratto è stata evinta dal giudice del merito attraverso l'esame di elementi documentali (quale la controdichiarazione) all'uopo rilevanti e la individuazione dei fini pratici contingenti perseguiti è stata ricavata aliunde dal giudice (attraverso un'indagine presuntiva), la contestazione della validità di questo ulteriore accertamento - che assume carattere di indiretta conferma e di riscontro esterno del convincimento attinto circa la nullità del negozio - non giova a sovvertire quel giudizio ne' investe un punto decisivo della controversia, fondandosi il decisum su ragioni autonome e diverse.
Cass. civ. n. 12639/2020
E' ammissibile la dimostrazione di un accordo simulatorio tra l'emittente di una quietanza e il destinatario della stessa nel caso in cui la non veridicità della quietanza non corrisponda ad una determinazione unilaterale del creditore quietanzante, ma rifletta un accordo negoziale tra creditore e debitore volto a rendere ostensibile ai terzi l'attestazione dell'avvenuto pagamento, la cui non conformità alla realtà sia nota alle parti e da queste condivisa.
Cass. civ. n. 6079/2020
L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2017).
Cass. civ. n. 34024/2019
L'azione intesa a far dichiarare la simulazione relativa è diversa da quella diretta a ottenere la declaratoria di simulazione assoluta, sia con riferimento al "petitum" che alla "causa petendi", comportando le due domande l'accertamento di fatti differenti e tendendo, soprattutto, al conseguimento di effetti diversi, secondo la differenziazione generale prevista nei primi due commi dell'art. 1414 c.c.; ne consegue che si configura la violazione dell'art. 112 c.p.c., in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, qualora il giudice di merito abbia rilevato e ritenuto d'ufficio che fosse stata proposta una domanda di simulazione assoluta anziché relativa.
Cass. civ. n. 7459/2018
L'accertamento della simulazione assoluta determina la nullità del negozio o del contratto, per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo.
Cass. civ. n. 15077/2018
L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra.
Cass. civ. n. 20971/2018
Il legittimario totalmente pretermesso dall'eredità che, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", agisce in qualità di terzo e non in veste di erede - condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione - e, come tale ed al pari dell'erede che proponga un'azione di simulazione assoluta ovvero relativa, ma finalizzata a far valere la nullità del negozio dissimulato, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; diversamente ove il legittimario sia anche erede e proponga un'azione di simulazione relativa, ma volta a far valere la validità del negozio dissimulato, tale domanda deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione e postula, quale condizione per la propria ammissibilità, la previa accettazione beneficiata.
Cass. civ. n. 5507/2016
L'intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.
Cass. civ. n. 4738/2015
L'interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona.
Cass. civ. n. 12138/2014
Nel caso in cui due soggetti si accordino per creare una società di capitali, l'intestazione ad uno di essi della partecipazione dell'altro non dà luogo né ad una fattispecie di interposizione fittizia di persona - che presuppone un accordo simulatorio trilaterale fra stipulante effettivo (interponente), stipulante apparente (interposto) e terzo contraente - atteso che in tale situazione, in cui la società ancora non esiste e viene creata proprio con quel contratto, manca il soggetto terzo, nè alla simulazione assoluta del contratto costitutivo di società, posto che gli stipulanti intendono davvero realizzare l'effetto della creazione di una persona giuridica con una soggettività distinta e separata da quella dei singoli soci. Ne consegue che l'unico strumento attraverso il quale far emergere la realtà dei rapporti non è quello dell'azione di simulazione, ma quello dell'accertamento (o della richiesta di adempimento) di un negozio fiduciario.
Cass. civ. n. 8682/2013
La differenza fra interposizione fittizia di persona e interposizione reale non sta nella partecipazione o no del terzo contraente all'accordo che ha portato alla sostituzione dell'interposto all'interponente (dal momento che anche nella seconda il terzo può partecipare all'accordo), ma nel concreto atteggiarsi della volontà degli interessati. Pertanto, poiché nella simulazione fittizia l'interposto figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio si producono a favore dell'interponente, ricorre un'ipotesi di interposizione reale nel caso in cui non vi sia un accordo simulatorio o perché interponente ed interposto vogliono veramente far ricadere nella sfera giuridica dell'interposto gli effetti del contratto stipulato col terzo o perché è proprio il terzo a rifiutare la proposta dell'interponente ed a pretendere ed ottenere di contrattare in via diretta con un altro soggetto interposto. (Nella specie, in forza di un complesso rapporto contrattuale, una società stampatrice, quale soggetto terzo, aveva venduto libri a dei soggetti interposti - i quali avevano ricevuto in comodato gratuito dalla società editrice le lastre di stampa - che avevano rivenduto i beni alla casa editrice, la quale, a sua volta, li aveva ritrasferiti ai singoli concessionari con contratto estimatorio; la S.C., pur riconoscendo che questa complessa operazione economica permetteva al soggetto terzo di evitare l'eventuale revocatoria del pagamento ricevuto dalla casa editrice, ha affermato che tale operazione si giustificava per la reale volontà del terzo di avere come acquirenti dei soggetti maggiormente affidabili).
Cass. civ. n. 25490/2008
In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla.
Cass. civ. n. 18322/2007
Nel giudizio di interdizione è riservato al giudice del merito l'accertamento in concreto dell'esistenza e della misura della patologica alterazione delle capacità mentali e della conseguente incapacità, da parte dell'interdicendo, di provvedere ai propri interessi e, a tal fine, il giudice può recepire le conclusioni del consulente d'ufficio, senza necessità di esporre dettagliatamente tutte le ragioni per le quali ritenga di doverle accogliere.
Cass. civ. n. 8530/2001
In tema di simulazione, nell'ipotesi di rappresentanza volontaria non è sufficiente, per ritenere la simulazione dell'atto, la prova di un'eventuale collusione tra rappresentante e terzo, essendo necessaria anche la prova dell'esistenza di un accordo simulatorio, cui non sia rimasto estraneo il rappresentato, e, quindi, che il potere di rappresentanza è stato conferito soltanto perché il rappresentante ponga in essere coll'altra parte un contratto simulato.
Cass. civ. n. 4865/2001
In tema di accertamento della simulazione, l'apprezzamento del giudice del merito sull'effettiva sussistenza di questa, non è censurabile in sede di legittimità per la mancata individuazione della causa simulandi, cioè del concreto motivo per cui le parti hanno posto in essere un contratto diverso da guelfo in realtà voluto, dando così vita ad una mera apparenza, atteso che tale dato non è indispensabile ai fini dell'accertamento suddetto, restando rilevante soltanto sul piano probatorio, per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio.
Cass. civ. n. 1404/2001
A differenza di quanto avviene nella revocatoria ordinaria, per la quale rilevano le condizioni soggettive dell'acquirente a titolo oneroso, nella azione di simulazione assoluta di un contratto, fatta valere nei confronti delle parti perché in pregiudizio dei diritti dei creditori, non forma oggetto di accertamento l'atteggiamento soggettivo di mala fede di uno dei contraenti; l'elemento psicologico, sotto il profilo della consapevole lesione dei diritti dei terzi, diviene invece rilevante come tema di prova, e non può ritenersi implicito nel fatto stesso della simulazione, ove il terzo intenda far valere il contratto simulato come fatto illecito, fonte di responsabilità dei contraenti.
Cass. civ. n. 8368/2000
Nessun ostacolo logico o giuridico può legittimamente frapporsi al riconoscimento della possibilità di un'interposizione fittizia di persona nella stipula di un contratto di società ex art. 2247 c.c.
Cass. civ. n. 6451/2000
L'interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona. Ne consegue che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente consistere nella dimostrazione della partecipazione ad esso anche del terzo contraente.
Cass. civ. n. 13261/1999
L'intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario. (Nella specie, la cessazione della convivenza "more uxorio" tra il fiduciante e la fiduciaria).
Cass. civ. n. 11322/1996
L'interposizione fittizia di persona, pur avendo come presupposto indispensabile l'accordo simulatorio fra i tre soggetti che vi partecipano, non esige che esso preesista alla stipulazione del contratto che si assuma simulato, poiché l'intesa trilaterale può attuarsi anche contestualmente all'atto o per formazione progressiva.
Cass. civ. n. 7026/1995
La simulazione relativa, presupponendo un preciso accordo dissimulato tra le medesime parti del contratto simulato, non può identificarsi nei propositi fraudolenti di una sola delle parti.
Cass. civ. n. 10768/1995
In tema di intestazione fiduciaria di titoli azionari, il pactum fiduciae comporta la creazione di obblighi giuridici a carico del fiduciario, azionabili in via giudiziaria da parte del fiduciante per ottenerne l'adempimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il pactum fiduciae si configurasse come un mandato senza rappresentanza, in virtù del quale il fiduciario aveva assunto gli obblighi del mandatario per l'esercizio dei diritti connessi alle azioni a lui fiduciariamente intestate, tra cui, in particolare, l'obbligo di rendere conto al fiduciante dello svolgimento e del risultato della gestione).
Cass. civ. n. 12428/1993
L'individuazione della causa simulandi, che, identificandosi nel motivo o scopo pratico che ha indotto le parti a creare l'apparenza contrattuale, non deve risolversi necessariamente in un concreto vantaggio per tutte le parti dell'accordo simulatorio, non è indispensabile per l'accertamento di questo accordo, del quale costituisce solo un importante indizio rivelatore.
Cass. civ. n. 2031/1990
L'interdizione o l'inabilitazione dell'infermo di mente devono ricollegarsi alle condizioni di salute psichica in atto al momento della relativa pronuncia, e, quindi, devono prescindere tanto da precorsi episodi d'infermità, quanto dall'eventualità di ricadute, ove prospettabile in termini di mera possibilità e non di alta probabilità.
Cass. civ. n. 5652/1989
L'incapacità di provvedere ai propri interessi, contemplata dall'art. 414 c.c. al fine dell'interdizione dell'infermo di mente, va riguardata anche sotto il profilo degli interessi non patrimoniali, sempre che si tratti di interessi che possano subire pregiudizio da atti giuridici, e per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (come nel caso in cui si debba ovviare ai pericoli derivanti dal rifiuto, per infermità psichica, di cure od interventi medici).
Cass. civ. n. 6423/1984
L'attribuzione apparente del diritto di proprietà a persona diversa dall'effettivo titolare può realizzarsi o con l'interposizione reale o con l'interposizione fittizia, la cui differenza poggia sul fatto che, nel primo caso, si ha trasferimento valido ed efficace a favore della persona interposta sul presupposto che quest'ultima sia obbligata ad un ulteriore trasferimento a favore del beneficiario del rapporto, mentre il secondo rientra nello schema del negozio simulato, con la particolarità che la divergenza fra situazione reale e situazione apparente non riguarda l'aspetto oggettivo ma quello soggettivo, derivante da una intesa fra le parti, l'interponente e l'interposto, in base alla quale figura come contraente un soggetto che è, in realtà, estraneo alla pattuizione.
Cass. civ. n. 4122/1975
II contratto simulato rimane tale e non acquista efficacia alcuna per effetto della trascrizione; pertanto, chi abbia trascritto il proprio titolo di acquisto in data posteriore, o non lo abbia affatto trascritto, bene può impugnare per simulazione il titolo anteriormente trascritto, ed il titolo invalido o inefficace non è convalidato o reso efficace dalla trascrizione stessa.