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Art. 2397 — Composizione del collegio

Art. 2397 — Composizione del collegio

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci [ 2328, n. 10, 2335, n. 4, 2343, 2380 bis, 2488, 2519 ]. Devono inoltre essere nominati due sindaci [ 2400, 2542 ] supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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