Art. 2335 – Codice civile – Assemblea dei sottoscrittori

L'assemblea dei sottoscrittori [2334, 2339]:
1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società [2329];
2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo [2328] e dello statuto;
3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori [2328, n. 8, 2333, 2340, 2341];
4) nomina gli amministratori [2383] ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza [2380 bis, 2397] e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori.

Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte [2351], e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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