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Art. 2406 — Omissioni degli amministratori

Art. 2406 — Omissioni degli amministratori

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori [ 2363, 2366, 2367, 2386, 2408, 2626 ], il collegio sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l’assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1034/2007

Il potere di convocazione dell’assemblea di una società a responsabile limitata, ai sensi dell’art. 2406 c.c. applicabile in forza del rinvio di cui all’art. 2448 c.c., spetta, in caso di inerzia dell’organo amministrativo, al collegio sindacale e non al presidente del medesimo (nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d’appello che, pur in mancanza di una formale delibera collegiale, ha ritenuto la lettera di convocazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale espressione della volontà collegiale dell’organo e, decidendo nel merito, ha annullato le delibere assunte nel corso della conseguente assemblea).

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