Avvocato.it

Art. 2405 — Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee

Art. 2405 — Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione [ 2380 bis, 2388 ], alle assemblee [ 2370 ] e alle riunioni del comitato esecutivo [ 2381 ].

I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d’amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall’ufficio [ 2404 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze