Art. 2420 – Codice civile – Sorteggio delle obbligazioni

Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio [2415, n. 4, 2418].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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