Art. 2440 bis – Codice civile – Aumento di capitale delegato liberato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti senza relazione di stima
[Nel caso sia attribuita agli amministratori la facolta' di cui all'articolo 2443, secondo comma, e sia deliberato il conferimento di beni in natura o crediti valutati in conformita' dell'articolo 2343-ter, gli amministratori, espletata la verifica di cui all'articolo 2343-quater, primo comma, depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese, in allegato al verbale della deliberazione di aumento del capitale, una dichiarazione con i contenuti di cui all'articolo 2343-quater, terzo comma, dalla quale risulti la data della delibera di aumento del capitale.
Entro trenta giorni dall'iscrizione della dichiarazione di cui al primo comma i soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere la presentazione di una nuova valutazione. Si applica in tal caso l'articolo 2343. Il conferimento non puo' essere eseguito fino al decorso del predetto termine e, se del caso, alla presentazione della nuova valutazione.
Qualora non sia richiesta la nuova valutazione, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese congiuntamente all'attestazione di cui all'articolo 2444 la dichiarazione che non sono intervenuti, successivamente alla data della dichiarazione di cui al secondo comma, i fatti o le circostanze di cui all'articolo 2343-quater, primo comma.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 639/1976
Il contratto con il quale, ai sensi dell'art. 2440 c.c., il socio di una società per azioni effettua conferimenti in natura in favore della società medesima, per la sottoscrizione di nuove azioni in sede di aumento del capitale, ha natura commutativa, in quanto i conferimenti costituiscono corrispettivo delle nuove azioni di cui il socio diventa titolare; e ne consegue che, qualora fra il valore dei conferimenti e quello nominale delle azioni si verifichi sproporzione ultra dimidium, è riconosciuta in favore del socio, nel concorso delle altre condizioni di cui all'art. 1448 c.c., l'azione generale di rescissione del contratto per lesione; l'accoglimento di detta azione, peraltro, non è tale da incidere sull'esistenza della società, e, quindi, non può configurare violazione del principio della tassatività delle ipotesi di nullità dell'atto costitutivo della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2332 c.c., nel nuovo testo risultante dallart. 3 d.p.r. 29 dicembre 1969 n. 1127), ma comporta soltanto l'obbligo della società stessa di restituire i beni conferitile, con una parallela riduzione del capitale sociale, nei limiti del valore delle azioni assegnate in corrispettivo, e salva la facoltà di ridurre ad equità il rapporto, attraverso un conguaglio pecuniario, o l'assegnazione gratuita di altre azioni, previo corrispondente aumento del capitale.