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Art. 2440 — Conferimenti di beni in natura e di crediti

Art. 2440 — Conferimenti di beni in natura e di crediti

Se l’aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e Quinto comma, e 2343.

L’aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti può essere sottoposto, su decisione degli amministratori, alla disciplina di cui agli articolo 2343 ter e 2343 quater.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2343 ter, primo comma, rileva il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data alla quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell’articolo 2441, sesto comma. Il conferimento è eseguito entro sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora l’aumento sia deliberato da una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

Qualora trovi applicazione l’articolo 2343 ter, secondo comma, il conferimento è eseguito, nel caso di cui alla lettera a), entro il termine dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio, ovvero, nel caso di cui alla lettera b), entro sei mesi dalla data cui si riferisce la valutazione.

La verifica prevista dall’articolo 2343 quater, primo comma, è eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni dall’esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale. La dichiarazione di cui all’articolo 2343 quater, terzo comma, è allegata all’attestazione prevista dall’articolo 2444.

Qualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai sensi dell’articolo 2343 ter, secondo comma, nel termine indicato al Quinto comma uno o piu’ soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell’ammontare precedente l’aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343; la domanda dei soci non ha effetto qualora gli amministratori all’esito della verifica prevista dal Quinto comma procedano ai sensi dell’articolo 2343 quater, secondo comma.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 639/1976

Il contratto con il quale, ai sensi dell’art. 2440 c.c., il socio di una società per azioni effettua conferimenti in natura in favore della società medesima, per la sottoscrizione di nuove azioni in sede di aumento del capitale, ha natura commutativa, in quanto i conferimenti costituiscono corrispettivo delle nuove azioni di cui il socio diventa titolare; e ne consegue che, qualora fra il valore dei conferimenti e quello nominale delle azioni si verifichi sproporzione ultra dimidium, è riconosciuta in favore del socio, nel concorso delle altre condizioni di cui all’art. 1448 c.c., l’azione generale di rescissione del contratto per lesione; l’accoglimento di detta azione, peraltro, non è tale da incidere sull’esistenza della società, e, quindi, non può configurare violazione del principio della tassatività delle ipotesi di nullità dell’atto costitutivo della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2332 c.c., nel nuovo testo risultante dallart. 3 d.p.r. 29 dicembre 1969 n. 1127), ma comporta soltanto l’obbligo della società stessa di restituire i beni conferitile, con una parallela riduzione del capitale sociale, nei limiti del valore delle azioni assegnate in corrispettivo, e salva la facoltà di ridurre ad equità il rapporto, attraverso un conguaglio pecuniario, o l’assegnazione gratuita di altre azioni, previo corrispondente aumento del capitale.

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