Art. 2505 quater – Codice civile – Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni

Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501 ter, secondo comma; i termini di cui agli articoli 2501 ter, quarto comma, 2501 septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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