Art. 2505 ter – Codice civile – Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese

Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501 ter, 2502 bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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