Art. 2529 – Codice civile – Acquisto delle proprie quote o azioni

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato [2357, 2537].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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La norma fornisce solo il quadro generale

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