10 Gen Art. 2537 — Creditore particolare del socio
Posted at 20:39h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo VI – Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici > Capo I – Delle società cooperative > Sezione III – Delle quote e delle azioni
Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo [ 2270, 2305, 2614, 2910; 483 c.p.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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