Art. 2537 – Codice civile – Creditore particolare del socio

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo [2270, 2305, 2614, 2910; 483 c.p.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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