Art. 2910 – Codice civile – Oggetto dell’espropriazione

Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile [474 c.p.c. ss.].

Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito [2858, 2868] o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore [2901, 2905; 602 c.p.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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