Art. 2545 quater – Codice civile – Riserve legali, statutarie e volontarie
Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545 quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 29801/2023
Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge n. 381 del 1991, devono ritenersi qualificate di diritto, in base all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 112 del 2017, come imprese sociali, risultando perciò assoggettate alla sola liquidazione coatta amministrativa ed esentate dal fallimento, così come previsto dall'art. 14, comma 1, del medesimo d.lgs., in deroga alla disciplina dell'art. 2545-terdecies c.c.
Cass. civ. n. 21309/2023
In tema di imposte dirette, l'esenzione di cui all'art. 11, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973 per i redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro presuppone, ai fini della determinazione del rapporto percentuale che condiziona "ex lege" il riconoscimento del beneficio fiscale, la previa individuazione dei soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, da accertarsi avendo riguardo al rapporto di lavoro stabilito, in qualsiasi forma, dal socio con la cooperativa con l'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo.
Cass. civ. n. 5599/2005
In tema di società cooperative, la corresponsione di una quota degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; prevista dall'art. 2536 c.c. e ribadita dall'art. 11, comma quarto, della legge n. 59 del 1992 (che ha fissato nel tre per cento la suddetta quota annuale) costituisce un obbligo per tutte le società cooperative, senza che la previsione del comma primo del citato art. 11 (secondo il quale le cooperative inottemperanti decadono dai benefici fiscali e d'altra natura) valga a trasformare il suddetto obbligo generalizzato in un obbligo rivolto solo alle cooperative «beneficiate» o, addirittura, in un onere da assolvere per poter fruire di benefici, posto che la suddetta previsione di decadenza è solo un modo per rafforzare l'obbligo generalizzato di cui sopra e non è intesa ad attribuire ad esso una portata riduttiva.