Art. 2545 sexiesdecies – Codice civile – Gestione commissariale
Fuori dai casi di cui all'articolo 2545 septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare [la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o] l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità di vigilanza [2545 quaterdecies].
Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui al quarto comma.
Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 29801/2023
Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge n. 381 del 1991, devono ritenersi qualificate di diritto, in base all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 112 del 2017, come imprese sociali, risultando perciò assoggettate alla sola liquidazione coatta amministrativa ed esentate dal fallimento, così come previsto dall'art. 14, comma 1, del medesimo d.lgs., in deroga alla disciplina dell'art. 2545-terdecies c.c.
Cass. civ. n. 21309/2023
In tema di imposte dirette, l'esenzione di cui all'art. 11, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973 per i redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro presuppone, ai fini della determinazione del rapporto percentuale che condiziona "ex lege" il riconoscimento del beneficio fiscale, la previa individuazione dei soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, da accertarsi avendo riguardo al rapporto di lavoro stabilito, in qualsiasi forma, dal socio con la cooperativa con l'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo.
Cass. civ. n. 3694/2007
In forza del rinvio operato (nel sistema previgente al d.lgs. n. 5 del 2003) dall'art. 2516 cod. civ. alle norme dettate per la liquidazione delle società per azioni, trova applicazione anche per le società cooperative l'art. 2449 cod. civ., che sancisce il divieto di nuove operazioni quando si sia verificata una causa di scioglimento e afferma la responsabilità illimitata e solidale degli amministratori per gli affari intrapresi in violazione di tale divieto. La norma si applica altresì alla gestione del commissario governativo, che, prevista quale mezzo di rapido intervento in caso di irregolarità di funzionamento, non si sottrae ai limiti dell'attività dell'impresa costituita in forma societaria nei confronti dei terzi e alla disciplina generale dell'insolvenza. (Rigetta, App. Venezia, 2 Ottobre 2003).
Cass. civ. n. 516/1991
Con riguardo a società cooperativa edilizia, la cui gestione sia stata affidata ad un commissario governativo, al quale, a norma dell'art. 2543 c.c., siano attribuiti, oltre alla rappresentanza legale della società, i poteri del consiglio di amministrazione, la rappresentanza processuale della società spetta al detto organo con pienezza di poteri.