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Art. 2568 — Insegna

Art. 2568 — Insegna

Le disposizioni del primo comma dell’articolo 2564 si applicano all’insegna [ 2598 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 971/2017

Nel conflitto tra i titolari di insegne uguali o simili per la presenza dello stesso cognome come cuore di esse, legittimamente usate per effetto del loro acquisto, il giudice può disporre modificazioni, aggiunte o soppressioni, fino all’eliminazione del cognome dall’insegna sorta successivamente, ove quel conflitto sia tale da creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata.

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Cass. civ. n. 1042/1966

L’insegna è il segno, nominativo o emblematico, distintivo di un determinato locale nel quale si esercita un’attività imprenditoriale: essa contraddistingue lo stabilimento di un’azienda ed acquista particolare importanza nelle imprese in cui lo stabilimento costituisce il punto di incontro tra imprenditore e clienti e, quindi, il luogo di conclusione degli affari. Dalla funzione dell’insegna di identificare uno stabilimento, commerciale o industriale, consegue il suo collegamento con un’attività imprenditoriale e la sua distinzione dal nome che ha la funzione individuatrice della persona dell’imprenditore e dalla denominazione con la quale l’immobile, come tale, sia individuato. Pertanto se ad uno stabilimento commerciale o industriale sia attribuita come insegna la denominazione dell’immobile in cui è installato, e successivamente detto stabilimento viene trasferito in altro immobile, legittimamente l’imprenditore può continuare ad usare la precedente insegna. (Nella specie, una villa denominata «La Terrazza» era stata data in locazione ad un imprenditore, che l’aveva destinata ad albergo con l’insegna «Hotel La Terrazza». Cessata la locazione, l’imprenditore aveva trasferito l’azienda alberghiera in altro immobile, sul quale aveva apposto la stessa insegna «Hotel La Terrazza». Il proprietario della villa aveva chiesto che fosse inibito l’uso di tale insegna. La Corte regolatrice ha affermato i principi di cui innanzi).

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