Art. 535 – Codice civile – Possessore di beni ereditari

Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni [1148 ss. c.c.].

Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell'eredità [1153, 1260 c.c.], è solo obbligato a restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo [2038] [1203 n.5, 2038 c.c.].

È possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se l'errore dipende da colpa grave [1147 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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