Art. 536 – Codice civile – Legittimari

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge [548 c.c.], i figli, gli ascendenti.

Ai figli sono equiparati gli adottivi [291 ss, 304 c.c.].

A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi [467 c.c.], la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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