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Art. 536 — Legittimari

Art. 536 — Legittimari

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge [ 548 c.c. ], i figli [ legittimi, i figli naturali ], gli ascendenti [ legittimi ].

Ai figli [ legittimi ] sono equiparati [ i legittimati e ] gli adottivi [ 291 ss, 304 c.c. ].

A favore dei discendenti [ dei figli legittimi o naturali ], i quali vengono alla successione in luogo di questi [ 467 c.c. ], la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli [ legittimi o naturali ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13310/2002

Il principio dell’intangibilità della quota di legittima deve intendersi soltanto in senso quantitativo e non anche in senso qualitativo, potendo il testatore soddisfare le ragioni dei legittimari con beni — di qualunque natura — purché compresi nell’asse ereditario; ne consegue che non viola il disposto degli artt. 536 e 540 c.c. il testatore che abbia lasciato al coniuge l’usufrutto generale sui beni mobili e immobili nonché la prima proprietà di eredità, contanti, depositi bancari e postali, sempre che il valore di detti beni copra la quota riservata al coniuge, atteso che l’attribuzione dell’usufrutto generale non costituisce assegnazione di legato ma istituzione di erede e che l’attribuzione della proprietà prima di alcune categorie di beni vale come istituzioni di erede se essi sono intesi come quota dei beni del testatore.

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Cass. civ. n. 3452/1973

Le ragioni dei legittimari possono essere soddisfatte anche mediante atti di disposizione a titolo particolare. La successione cosiddetta necessaria non implica né l’acquisto ipso iure da parte dei legittimari della qualità di eredi né, di conseguenza, l’investitura della titolarità dei beni ereditari.

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