Art. 474 – Codice civile – Modi di accettazione

L'accettazione può essere espressa [475 c.c.] o tacita [476, 477, 478 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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  • Se hai perso un familiare e non sai cosa fare con beni, debiti e documenti, non sei solo: la successione si apre automaticamente e i termini legali iniziano subito a decorrere.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3125/2023

Ai fini della procedibilità del delitto di cui all'art. 633 cod. pen., nel caso in cui la querela sia presentata da un erede del proprietario dell'immobile illecitamente invaso od occupato, l'accettazione tacita dell'eredità da parte sua o la prescrizione del suo diritto ad accettarla ex art. 480 cod. civ. non possono formare oggetto di valutazione incidentale in sede di giudizio penale, posto che tale accertamento necessita dell'instaurazione del contraddittorio con la parte interessata a dimostrare di aver accettato tacitamente l'eredità o comunque che il suo diritto ad accettare non si è prescritto. (Fattispecie in cui gli imputati hanno eccepito che il querelante non fosse legittimato a proporre querela per il delitto in oggetto, in quanto non aveva accettato l'eredità e il suo diritto si era prescritto ex art. 480 cod. civ., sicché non sarebbe mai divenuto proprietario dell'immobile arbitrariamente invaso).

Cass. civ. n. 21902/2011

In tema di successioni per causa di morte, la qualità di erede può conseguire esclusivamente all'accettazione espressa, che si configura come un negozio unilaterale non recettizio, o tacita, che si configura come un comportamento concludente del chiamato all'eredità. Ne consegue che tale qualità, per gli effetti che si determinano nella sfera del chiamato, deve necessariamente essere ricondotta alla volontà di quest'ultimo, non potendo scaturire da dichiarazioni di terzi.

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