Art. 477 – Codice civile – Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione

La donazione [769 c.c.], la vendita [1470, 1542 c.c.] o la cessione [1260 c.c.], che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità [476 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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