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Art. 531 — Inventario, amministrazione e rendimento dei conti

Art. 531 — Inventario, amministrazione e rendimento dei conti

Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l’inventario, l’amministrazione e il rendimento di conti da parte dell’erede con beneficio d’inventario [ 484 ss. ], sono comuni al curatore dell’eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16428/2009

In tema di imposte di successione, il curatore dell’eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.L.vo n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell’art. 36, commi 3 e 4 del D.L.vo n. 346 del 1990, al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso.

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