Art. 531 – Codice civile – Inventario, amministrazione e rendimento dei conti
Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario [484 ss.], sono comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 11491/2014
Il creditore particolare del socio, sebbene non possa - ai sensi dell'art. 2531 cod. civ., applicabile "ratione temporis" (ora art. 2537 cod. civ.) - agire esecutivamente sulla quota o sulle azioni del socio debitore finché dura la società cooperativa, può, tuttavia, agire in via cautelare, con la conseguenza che tale disposizione non può ritenersi ostativa all'ammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria nei confronti del socio (in quanto tenderebbe alla revoca dell'attribuzione patrimoniale di un bene - la quota o le azioni della società - non suscettibile di espropriazione), poiché anche nell'ipotesi in cui il bene, oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca, non sia più nella disponibilità dell'acquirente per essere stato alienato a terzi, il creditore ha comunque interesse ad agire in revocatoria, il cui accoglimento consentirebbe all'acquirente di promuovere, nei confronti dell'alienante, le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo dell'acquisto.
Cass. civ. n. 17030/2008
In tema di prova dei contratti di borsa, il c.d. fissato bollato, che sul piano fiscale assolve ad una funzione probatoria di pagamento dell'imposta, quale dichiarazione che le parti fanno al Fisco in relazione ad atti a forma libera, sul piano civile è suscettibile di apprezzamento come indizio, in quanto, contenendo una dichiarazione resa comunque anche "inter partes", costituisce un documento utile ai fini della ricostruzione del contenuto dell'operazione che le parti hanno inteso compiere. (Rigetta, App. Milano, 27 febbraio 2004).
Cass. civ. n. 17088/2008
Nel trasferimento di titoli azionari, l'adempimento delle formalità prescritte dall'art. 2022, primo comma, c.c. (c.d. transfert) non costituisce condizione di perfezionamento dell'acquisto o di produzione dell'effetto reale traslativo della proprietà del titolo, ma attiene alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio; quest'ultimo, peraltro, pur non potendo esercitare alcun diritto sino a quando non si sia provveduto alle predette formalità (salvo quello di partecipare alle assemblee con le modalità previste dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745), è pur sempre titolare del diritto di proprietà sul titolo, per il cui trasferimento non è quindi necessaria la redazione del c.d. fissato bollato, imposta per ragioni fiscali inerenti alla conclusione dei contratti di borsa, e non avente neppure una funzione .surrogatoria o comp)ementare rispetto all'esecuzione del transfert, ma solo di ulteriore documentazione di una cessione meramente consensuale.
Cass. civ. n. 28260/2005
L'ordine di borsa per l'acquisto di azioni nella forma del contratto a premio semplice, denominato "dont" (contratto che conferisce all'acquirente la facoltà di scegliere, entro un determinato termine di scadenza, fra il ritiro dei titoli acquistati, dietro pagamento del prezzo maggiorato del premio, o il recesso dall'acquisto di detti titoli con abbandono del premio), determina per chi lo riceve - quale che si ritenga essere la natura dell'ordine di borsa, e anche se si dubiti trattarsi di un vero e proprio mandato all'acquisto - un dovere di esecuzione connotato da obblighi di diligenza, la quale si riferisce anche all'esercizio della facoltà di scelta sopra richiamata, e di rispetto dei principi di correttezza e buona fede, che presidiano ogni tipo di esecuzione contrattuale e che, in ogni ipotesi di gestione di affari altrui, sono caratterizzati dalla diligenza richiesta in tema di mandato dagli artt. 1710 e ss. cod. civ.; ne consegue che ai medesimi principi si ricollega anche l'obbligo, specificamente previsto dal secondo comma dell'art. 1711 cod. civ., di discostarsi dalla istruzioni ricevute (ancorchè eventualmente queste siano rigide e specifiche) solo quando si profilino circostanze nuove, che non sia possibile comunicare al mandante in tempo utile, ma in presenza delle quali sia ragionevole presumere l'approvazione del medesimo mandante.