Art. 530 – Codice civile – Pagamento dei debiti ereditari
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale [2830 c.c., 782 c.p.c.].
Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti [782, 783 c.p.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13658/2013
Il pagamento del credito confermato, eseguito dalla banca a norma dell'art. 1530, secondo comma cod. civ., non è configurabile, nei rapporti tra banca e accreditato, come bonifico accreditato su ordine del compratore, ma costituisce adempimento dell'autonoma obbligazione assunta dalla banca con la conferma del credito. Ne consegue che, ove l'accredito sia eseguito su un conto corrente scoperto esistente presso la medesima banca, tra il credito del venditore derivante dal rapporto di conferma ed il suo debito per scoperto di conto corrente si ha compensazione parziale, conforme alla previsione dell'art. 56, primo comma, legge fall., insuscettibile, quindi, di revocatoria fallimentare. (Fattispecie relativa ad una ipotesi di compravendita internazionale).
Cass. civ. n. 21644/2011
Ai sensi dell'art. 2530, primo comma, c.c., che riproduce l'art. 2523 c.c., nella formulazione vigente anteriormente alla novella introdotta con il d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6, le quote o le azioni della società cooperativa non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori; tuttavia, la mancanza dell'autorizzazione degli amministratori determina un'efficacia solo relativa dell'atto di disposizione, che rimane valido ed efficace rispetto ai soggetti diversi dalla cooperativa, mirando la disposizione ad impedire che alla cooperativa siano imposti mutamenti non graditi delle persone dei soci.
Cass. civ. n. 5226/1999
Il trasferimento delle quote di una società cooperativa è soggetto alla norma imperativa di cui all'art. 2523 c.c., che ne prevede l'inefficacia verso la società medesima ove manchi l'autorizzazione degli amministratori; pertanto la rinuncia alla quota sociale di una cooperativa edilizia effettuata dal socio a favore di un terzo non può essere configurata come donazione se la cessione non è autorizzata dalla società che può autonomamente disporne attribuendone la titolarità ad altro soggetto; tale autonomia non viene meno se il nuovo titolare è il medesimo a cui favore era stata effettuata la rinuncia né se l'ammissione del nuovo socio avviene contemporaneamente anziché successivamente alla rinuncia, in quanto l'ingresso del nuovo socio e l'attribuzione a lui della quota dipendono dalla volontà della cooperativa e non del rinunciante.
Cass. civ. n. 372/1999
La vendita con pagamento contro documenti a mezzo di banca, prevista dall'art. 1530 c.c., si conforma al modello della delegazione cumulativa passiva titolata, che configura un vincolo di solidarietà tra delegante e delegato. Ed infatti, in tale ipotesi, il venditore non può rivolgersi per il pagamento al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca: sicché, dalla conferma della banca delegata discende, a favore del delegante, il beneficio dell'ordine, che attribuisce al debito beneficiato il carattere di sussidiarietà rispetto all'altro debito (del delegato). Inoltre, secondo le regole della sussidiarietà, la estinzione della obbligazione del delegato ha effetto liberatorio anche per il delegante. Pertanto, ove il creditore abbia negoziato con la banca a sua volta delegata un finanziamento immediato per l'importo corrispondente al credito da soddisfare alle scadenze già pattuite, con espressa dichiarazione relativa all'autorizzazione alla stessa ad utilizzare gli importi accreditati dal debitore delegante in caso di mancata restituzione del finanziamento prima della scadenza del credito, tale negozio, che, a prescindere dal lessico adoperato dalle parti, ha il senso di una rinuncia al credito, sottoposta alla condizione risolutiva del rimborso dell'anticipazione, opera, in caso di mancata verificazione di tale condizione, anche nei confronti della banca delegante in virtù delle ricordate regole sulla solidarietà. Ne consegue che, in tale ipotesi, ove il creditore rinunciante sia dichiarato fallito, il credito di cui si tratta non potrà essere acquisito alla massa fallimentare per essere stata la predetta rinuncia al diritto di credito valida ed efficace fin dalla originaria dichiarazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha applicato i principi sopra esposti al caso di una società in accomandita semplice che aveva eseguito forniture di armi a favore di una società greca con contratto di vendita a consegne ripartite, che prevedeva il pagamento differito di ogni singola fornitura tramite apertura irrevocabile di credito documentario della «Commercial Bank of Greece», confermata dal «Credit Lyonnais», filiale di Milano, da cui la creditrice aveva poi ottenuto un finanziamento immediato per l'importo corrispondente al proprio credito, rilasciando una dichiarazione con la quale, a garanzia del rimborso dell'anticipazione, affermava di cedere all'istituto i crediti vantati nei confronti dello stesso, autorizzandolo ad utilizzare gli importi dei pagamenti da essi derivanti, alle scadenze pattuite, ad estinzione del suddetto finanziamento in caso di mancato rimborso dello stesso. Al di là delle espressioni usate nella citata dichiarazione, la corte di merito, con decisione poi confermata dalla S.C., aveva, in riforma della decisione del giudice di primo grado, qualificato quel negozio come una remissione del debito sottoposta a condizione risolutiva, non verificatasi, della restituzione delle anticipazioni, con la conseguenza che, una volta fallita la società, la rinuncia al credito, da essa effettuata in favore del debitore delegato, con effetti liberatori anche nei confronti del delegante, escludeva la possibilità che lo stesso credito potesse essere acquisito alla massa fallimentare).
Cass. civ. n. 6865/1995
L'art. 2523, primo comma, c.c., secondo cui, con riferimento alle società cooperative, «le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori», è volto ad impedire che alle cooperative siano imposti mutamenti non graditi delle persone dei soci. Pertanto, la mancanza dell'autorizzazione degli amministratori determina un'efficacia solo relativa dell'atto di disposizione, che è valido ed efficace rispetto ai soggetti diversi dalla cooperativa. (Nella specie relativa a fatti antecedenti all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 207, di modifica della disciplina relativa alle azioni delle società cooperative autorizzate all'esercizio del credito o all'esercizio dell'assicurazione il creditore del socio di una banca popolare aveva pignorato azioni nominative precedentemente dallo stesso socio cedute a un terzo mediante girata per atto pubblico, senza che fosse intervenuta l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione della banca. La S.C., sulla base dell'esposto principio, ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito aveva rigettato la opposizione di terzo all'esecuzione proposta dal cessionario delle azioni, rilevando anche che non poteva darsi diretto rilievo per l'intempestività della relativa deduzione all'art. 2531 c.c. che inibisce azioni esecutive sulle quote e sulle azioni di socio di cooperativa).
Cass. civ. n. 975/1990
La banca, la quale riceva mandato dal compratore per il pagamento del prezzo della merce, dietro costituzione di adeguata provvista, e poi confermi il credito al venditore, assume la qualità di coobbligata nei confronti del venditore medesimo, per effetto di promessa di essa delegata nei riguardi del delegatario (ed in armonia con le regole di cui all'art. 1530 c.c., ove si tratti di pagamento contro documenti), senza possibilità di opporre in compensazione eventuali propri crediti verso il delegante.
Cass. civ. n. 3928/1989
Nella vendita di merci su documenti, con pagamento del prezzo mediante apertura di credito in favore del venditore presso una banca delegata dal compratore, la conferma di detta apertura di credito, da parte della banca, deve precedere la consegna dei documenti, sicché non è configurabile un inadempimento all'obbligo della consegna stessa fino a quando il venditore non abbia avuto notizia di quella conferma.
Cass. civ. n. 1627/1985
A differenza del debitore che per adempiere alcune delle sue obbligazioni, al di fuori di procedure concorsuali o individuali, è libero di scegliere il creditore al quale eseguire il pagamento, il curatore dell'eredità giacente è tenuto - anche al di fuori dell'ipotesi di liquidazione dell'eredità a norma degli artt. 498 e segg. c.c. - a rispettare l'ordine dei diritti di prelazione a norma dell'art. 495 c.c. (richiamato dall'art. 531 stesso codice) con la conseguenza che, restando la pretesa dei vari creditori alla soddisfazione delle loro ragioni limitata da quella concorrente dei creditori aventi un titolo pozione, l'inosservanza di quell'ordine comporta l'illegittimità del relativo pagamento anche se debitamente autorizzato dal pretore.
Cass. civ. n. 813/1983
Nella compravendita di merci regolata, quanto al pagamento del prezzo, con l'apertura di credito documentale, confermato o irrevocabile, ha luogo una delegazione obbligatoria costituita da un triplice rapporto e, precisamente, da un rapporto delegante-delegatario (compratore-venditore) di compravendita, da un rapporto delegante-delegato (compratore-banca) di mandato, con il quale il compratore incarica la banca di effettuare il pagamento al venditore; e da un rapporto delegato-delegatario (banca-venditore) con il quale la banca apre il credito a favore del venditore e si obbliga in proprio a pagargli il prezzo contro consegna dei documenti rappresentativi, senza potergli opporre — attesa l'autonomia degli altri rapporti — se non le eccezioni che derivano dall'incompletezza o dall'irregolarità dei documenti o che derivano dallo stesso rapporto di conferma del credito (artt. 1530, comma secondo, c.c.). Sussiste, pertanto, l'interesse e la legittimazione della banca ad intervenire nel giudizio di convalida del sequestro ottenuto dal compratore ed eseguito secondo le forme del pignoramento presso il debitore delle somme versate alla banca dallo stesso compratore a copertura dell'apertura di credito documentato confermato, disposto, dalla banca stessa, a favore del venditore per il pagamento del prezzo della merce venduta, e per tutelare la propria posizione patrimoniale da conseguenze pregiudizievoli, in relazione agli obblighi assunti verso, il venditore, da un'eventuale convalida fondata su ragioni diverse da quelle che avrebbero potuto esimerla dall'obbligo, direttamente assunto verso quest'ultimo.
Cass. civ. n. 2048/1978
In tema di vendita con pagamento del prezzo a mezzo banca, contro presentazione di documenti non suscettibili di trasferimento, l'indagine sulla legittimità o meno della revoca del mandato, conferito dal compratore alla banca, va condotta con esclusivo riguardo ai rapporti con l'intestatario di detti documenti, ed a prescindere, quindi, dalla circostanza che il beneficiario dei proventi del relativo credito sia altro soggetto, in qualità di cessionario. L'indicata intrasferibilità, infatti, osta a che tale cessione determini una successione del cessionario nella posizione creditoria inerente ai titoli.