Art. 530 – Codice civile – Pagamento dei debiti ereditari

Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale [2830 c.c., 782 c.p.c.].

Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti [782, 783 c.p.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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