Art. 548 – Codice civile – Riserva a favore del coniuge separato
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato [585 c.c.].
Il coniuge cui è stata addebitata la separazione [151 c.c.] con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 5295/1998
Lo schema contrattuale astratto del contratto di riporto di borsa è costituito non soltanto dal paradigma normativo fissato dal codice civile, ma anche dalle disposizioni in tema di contratti di borsa e dagli usi ad essi relativi. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una fattispecie contrattuale in cui il riportatore, con sede in Svizzera, aveva sostenuto che il contratto di riporto su titoli stipulato con un agente di cambio italiano doveva ritenersi concluso in Svizzera poiché, perfezionandosi il negozio de quo con «la consegna dei titoli» — art. 1549 c.c. —, tale consegna sarebbe dovuta avvenire, appunto, in territorio elvetico, sede del riportatore. La S.C., nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, ha, invece, ritenuto la legittimità della consegna dei titoli in Italia, attraverso il meccanismo della stanza di compensazione, con conseguente perfezionamento del contratto in territorio nazionale).
Cass. civ. n. 5845/1990
Il conferimento ad un istituto di credito del mandato continuativo ad eseguire operazioni speculative in borsa mediante lo strumento del cosiddetto «riporto staccato» - e cioè allo scoperto, regolandosi in contanti solo la differenza fra i prezzi di acquisto e quelli di vendita dei titoli, con la registrazione della differenza medesima nel conto corrente aperto a nome del mandante, a tale specifico fine — non può ritenersi revocato per effetto della sola inerzia del cliente che ometta la restituzione con sottoscrizione dei fissati bollati inviatigli in relazione alle operazioni compiute, esigendosi, all'opposto, un comportamento che, secondo le regole codicistiche del mandato e, più puntualmente, secondo gli usi di borsa, consenta di ravvisare la revoca del mandato stesso, come il formale invito a desistere da ulteriori operazioni, seguito dal disconoscimento specifico di quelle ciò nonostante effettuate e comunicate con l'invio dei documenti suddetti, o, quanto meno la contestazione dell'estratto del conto corrente contenente le relative annotazioni, fermo restando, comunque, che, conformemente alla caratteristica propria di operazioni siffatte, la cessazione del descritto rapporto implica la chiusura dello stesso conto ad esse strumentale, accompagnata dal pagamento dei titoli acquistati o trattenuti per successiva negoziazione.
Cass. civ. n. 450/1989
è costituzionalmente illegittimo - in relazione agli art. 3 e 38 cost. - l'art. 31, 1° comma, lett. a), l. 13 luglio 1965, n. 859 (norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), nella parte in cui esclude dal diritto alla pensione di riversibilità anche il coniuge superstite separato per sua colpa o al quale la separazione è stata addebitata con sentenza passata in giudicato, avente diritto agli alimenti il coniuge deceduto; sono conseguentemente illegittimi in applicazione dell'art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87, gli art. 22 1° comma, l. 4 dicembre 1956, n. 1450 (miglioramento del trattamento posto a carico del fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia); l'art. 21, 1° comma, l. 29 ottobre 1971, n. 889 (norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto; l'art. 21. 1° comma, lettera a), l. 23 novembre 1971, n. 1100 (istituzione di un ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro e l'art. 5, 1° comma, n. 1, l. 1° luglio 1975, n. 296 (modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo).
Cass. civ. n. 1009/1988
è illegittimo, per violazione degli art. 3 e 38 cost., l'art. 20, 1° comma, lett. a), l. 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di reversibilità il coniuge superstite quando sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso..
Cass. civ. n. 213/1985
L'art. 2122 c.c. non può essere interpretato nel senso di attribuire le indennità previste dagli artt. 2118 e 2120 c.c. anche al coniuge separato per colpa, o al quale, anche in concorso con l'altro coniuge, sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudizio, e che non abbia avuto diritto ad assegno alimentare a carico del lavoratore poi defunto. Conseguentemente, non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2122 c.c., sollevata dal giudice a quo sulla base dell'interpretazione disconosciuta dalla Corte.