Art. 549 – Codice civile – Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari

Il testatore non può imporre pesi [551, 647 c.c.] o condizioni [633, 634 c.c.] sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro [713 ss. c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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