Art. 570 – Codice civile – Successione dei fratelli e delle sorelle
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.
I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 24620/2010
Il marchio collettivo tutela uno specifico prodotto, non l'attività produttiva di una determinata impresa, con la conseguenza che la tutela da esso apprestata non si estende, oltre ai prodotti specificamente contraddistinti, anche ai prodotti affini, i quali, in quanto riconducibili all'attività di impresa, rientrano solo nell'ambito di protezione del marchio individuale, ai sensi dell'art. 1 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 ("ratione temporis" applicabile). Ne consegue che se il marchio collettivo sia costituito da un nome geografico, qualsiasi altro prodotto, sia esso, o no, simile a quello tutelato dal marchio collettivo, può avvalersi di detta denominazione, purché se ne faccia uso corretto, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, del r.d. menzionato.
Cass. civ. n. 14330/2000
In tema di contratto di somministrazione, la disciplina dei vizi delle cose somministrate da consumare (nel caso di specie il caffè) è quella prevista dal codice per la vendita, stante il rinvio posto dall'art. 1570 c.c. È quindi applicabile, per l'operatività della garanzia per i vizi, l'art. 1495 c.c. con l'onere della denunzia dei vizi entro cinque giorni.
Cass. civ. n. 2842/1998
Le norme sulle garanzie per i vizi sulla cosa, dettate in tema di contratto di compravendita, sono compatibili con la disciplina della somministrazione di cose da consumare e per esse vale il rinvio contenuto nell'art. 1370 c.c.
Cass. civ. n. 9073/1995
Nel caso in cui un'associazione non riconosciuta, quale ente esponenziale di un determinato gruppo di imprenditori, abbia ottenuto, a norma degli art. 2570 c.c. e 2 R.D. 21 giugno 1942, n. 929, la registrazione di un marchio collettivo utilizzato dagli imprenditori associati, detta associazione, che non riveste la qualità di imprenditore e non ha lo scopo di tutelare interessi generali di categoria, ove vengano compiuti da terzi atti di abuso del marchio, mentre può ottenere ogni tutela di tipo reale nascente dalla violazione di tale diritto oltre che il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione, non è legittimata ad agire con l'azione di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 c.c.
Cass. civ. n. 3205/1974
A mente dell'art. 1570 c.c., anche al contratto di somministrazione è applicabile la norma di cui all'art. 1510, secondo comma c.c., secondo cui, nella vendita di cose mobili da piazza a piazza, l'obbligo della consegna è adempiuto mediante la rimessa della merce al vettore o allo spedizioniere, salvo che ricorrano particolari ipotesi, nelle quali l'intento negoziale possa realizzarsi soltanto con l'effettiva attribuzione al somministrato del possesso materiale delle singole cose. Pertanto, nel caso di un contratto di somministrazione di cose mobili ad una società italiana da parte di una ditta straniera, il quale preveda che la merce sia rimessa al vettore in un porto estero, è da ritenere; ai sensi del citato art. 1510 c.c. che la consegna debba essere eseguita all'estero e che, pertanto, in ordine alla controversia avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento di tale contratto, non sussista il criterio di collegamento consistente nell'eseguibilità in Italia di detta obbligazione, idoneo a radicare, a norma dell'art. 4 n. 2 c.p.c., la giurisdizione del giudice italiano. Qualora un contratto di somministrazione, concluso tra una ditta estera ed una società italiana, preveda che l'obbligazione del pagamento del prezzo debba essere soddisfatta mediante un'apertura irrevocabile di credito da parte di una banca sita in paese straniero, è da ritenere che tale obbligazione deve essere adempiuta all'estero e che, pertanto, in ordine alla controversia attinente alla risoluzione del suddetto contratto, non ricorra il criterio di collegamento consistente nella eseguibilità in Italia della cennata obbligazione di pagamento, idonea a radicare, ai sensi dell'art. 4 c.p.c. la giurisdizione del giudice italiano.