Art. 569 – Codice civile – Successione degli ascendenti

A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti [467 c.c.], succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna [538, 544 c.c.].

Se però gli ascendenti non sono di eguale grado [76 c.c.], l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea [75, 538, 571 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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