Art. 579 – Codice civile – Concorso del coniuge e dei genitori
[Se al figlio naturale morto senza lasciare prole, nè genitori, sopravvive il coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo. Se vi sono genitori, l'eredità è devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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